Print Friendly, PDF & Email
22.03.2006 - tecnica

CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

Il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso due pareri, il n. 234 in data 16/11/2005 ed il n. 264 in data 13/12/2005, relativamente ad alcuni aspetti applicativi, per costruzioni in zona sismica, del complesso di norme attualmente vigente in campo strutturale.
I due pareri sono stati sollecitati da quesiti di amministrazioni locali, ma le relative indicazioni sono espresse in termini generali e sono dichiaratamente applicabili nella generalità dei casi.
Si riassumono brevemente di seguito i problemi e le indicazioni fornite dal Consiglio.
1. Secondo il comma 1 dell’art. 94 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (che riprende il contenuto della legge n. 64/74 art. 18), nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone di terza categoria secondo il D.M. 16.1.1996, con coefficiente di sismicità S = 6), non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione.
La più recente Ordinanza della Protezione Civile n. 32274/03 riclassifica il territorio nazionale secondo quattro zone di diversa sismicità, prendendo come indice di caratterizzazione la accelerazione massima al suolo, peraltro correlabile al precedente parametro di zonizzazione (il grado di sismicità S), attraverso apposite relazioni.
E’ sorta a questo punto una necessità di chiarimento su:
– quali siano, nella nuova classificazione introdotta dall’Ordinanza, le zone da ritenere “a bassa sismicità”, nelle quali si possa fare a meno dell’autorizzazione preventiva;
– quali siano le azioni di calcolo da assumere per la zona 4 (quale sia cioè il valore da assegnare al grado di sismicità S) nel caso  si voglia far ricorso alla normativa previgente per il calcolo stesso.
Secondo i pareri del Consiglio Superiore dei LL.PP., le zone 3 e 4 previste nell’Ordinanza devono essere considerate “a bassa sismicità” e quindi non necessitano della preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Regione per l’inizio dei relativi lavori.
Ai fini della determinazione delle azioni sismiche da applicare nella zona 4 di nuova classificazione, qualora ci si avvalga della facoltà data dal D.M. 14/9/2005  “Norme Tecniche per le costruzioni” di applicare per 18 mesi la previgente normativa tecnica, si specifica  che, tenendo conto della sopra citata correlazione tra i due criteri di classificazione sismica, è opportuno assumere per S il valore di 4.

2. L’ art. 104 del DPR n. 380/01 prevede che chi ha iniziato una costruzione prima dell’entrata in  vigore di un provvedimento di nuova classificazione debba sottostare ad una procedura che prevede la comunicazione all’Ufficio Tecnico della Regione, che deve accertare la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti e la conformità della parte di costruzione già realizzata.
Per quanto concerne le zone di  nuova classificazione introdotte dall’Ordinanza n. 3274/03, il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. è che le disposizioni di cui al citato art.104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore del D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni” e cioè successiva al 24 ottobre 2005.
3. Per quanto riguarda il concetto di “inizio dei lavori” per una struttura composta di elementi prefabbricati prodotti in stabilimento, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ritiene che nel caso di elementi prefabbricati prodotti specificamente per detta struttura secondo uno specifico progetto, e che riguardano almeno i principali elementi portanti, l’inizio dei lavori possa essere riferito alla data di inizio della produzione  in stabilimento degli specifici manufatti.
Nel caso invece in cui una costruzione faccia uso di elementi prefabbricati prodotti in serie in stabilimento, l’inizio dei lavori coincide con quello effettivo del cantiere di costruzione.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941