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21.04.2006 - urbanistica

CHIARIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA E AL CONDONO EDILIZIO

CHIARIMENTI CHIARIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA E AL CONDONO EDILIZIO
(Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006)

(a cura del geom. Antonio Gnecchi)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha presentato sette ricorsi alla Corte Costituzionale, contro altrettante leggi regionali sostenendo l’illegittimità costituzionale di alcune loro disposizioni tra le quali quella della Lombardia del 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi).
La Consulta, con la sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006, ha emesso il suo orientamento sulle parti delle leggi regionali impugnate dallo Stato in materia di condono edilizio 2003 (Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto, Umbria,Campania e Marche).
Tra gli effetti principali che hanno coinvolto la legge regionale n. 31 del 2004 della Lombardia ed in particolare l’articolo 3, commi 1 e 2, la sentenza conferma la non sanabilità di opere su manufatti realizzati in zone vincolate antecedentemente all’esecuzione dell’abuso.
A chiarimento di questo principio, per altro già trattato nella precedente sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 196 del 2004, si può sostenere quanto segue:
1) gli illeciti edilizi che sono stati realizzati dopo la data di imposizione dei vincoli (idrogeologico, paesaggistico, ecc.) che comportano l’inedificabilità assoluta delle aree stesse (ex articolo 33 della legge n. 47/85), non potranno essere condonati e dovrà essere emesso, nei confronti dei responsabili, l’ordinanza di demolizione degli abusi;
2) le opere eseguite su immobili sottoposti a vincoli, istituiti prima dell’esecuzione delle stesse, che comportano un’edificabilità relativa, non sono altresì sanabili qualora non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (ex articolo 32 della legge n. 47/85) alla data di entrata in vigore del D.L. 269/03 e cioè il 1 ottobre 2003; anche in questi casi i comuni dovranno emettere le ordinanze di demolizione delle opere abusive.
3) le opere eseguite su immobili sottoposti a vincoli, istituiti prima dell’esecuzione delle stesse, che comportano un’edificabilità relativa sono invece condonabili qualora siano conformi alla disciplina urbanistica locale alla data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 (1 ottobre 2003) ;
4) gli illeciti edilizi che sono stati realizzati prima della data di imposizione dei vincoli (ex articolo 32 o ex articolo 33 della legge n. 47/85) e che non sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 (1 ottobre 2003), potranno essere sanati;
5) sono altresì sanabili le opere eseguite su immobili sottoposti a vincoli istituiti dopo l’esecuzione delle opere e che sono conformi alla disciplina urbanistica locale alla data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 e cioè al 1 ottobre 2003.
Il pagamento dell’oblazione relativa agli abusi non condonabili potrà solamente estinguere il reato penale a carico dei responsabili, restando a loro carico l’ applicazione della sanzione amministrativa della demolizione dell’abuso in quanto le opere non sono sanabili.
Questa è la sintesi delle decisioni della Corte Costituzionale che ha ribadito quanto già enunciato con la precedente sentenza n. 196 del 2004 in ordine all’applicazione dell’articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/03, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2004.
Questo indipendentemente da quanto lascia trasparire la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 maggio 2005, n. 2699, pubblicata sulla G. U. n. 52 del 3 marzo 2006.


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