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18.09.2006 - lavoro

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO – 31 LUGLIO 2006 – TESTO DELL’ACCORDO

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO – 31 LUGLIO 2006 – TESTO DELL’ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO – 31 LUGLIO 2006 – TESTO DELL’ACCORDO

Si pubblica di seguito il testo dell’accordo sottoscritto in data 31 luglio 2006 tra il Collegio Costruttori e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro. Si rinvia alla precedente nota in materia per una disamina degli aspetti di più rilevante interesse.

Addì 31 luglio 2006 in Brescia

Tra
– il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA, rappresentato dal Presidente Geom. Giuliano Campana, dal Delegato alle Politiche Sindacali dal Rag. Tiziano Pavoni e dalla Delegazione degli imprenditori composta dai Signori Geom. Alberto Silvioli, Geom. Aldo Pollonio e dal Sig. Ernesto Bruni Zani
e
(in ordine alfabetico)
– la Fe.N.E.A.L.- U.I.L. rappresentata dal Segretario Sig. Raffaele Merigo e dai Signori Gianluigi Bontempi, Sandro Guerini, Federica Lanzini, Mauro Peruzzo, Faustino Savoldi, Ornella Savoldi
– la F.I.L.C.A.- C.I.S.L. competente per la provincia di Brescia rappresentata dai Segretari Signori Antonio Lazzaroni e Silvano Sala e dai Signori Bellini Massimo, Donato Barone, Roberto Bocchio, Elena Braghini, Giancarlo Bui, Enrico Dalè, Manuel Fontana, Mario Ghidoni, Andrea Mino, Giuseppe Natilla, Sara Piazza, Fabrizio Taboni
– la F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. competente per la provincia di Brescia rappresentata dai Segretari Signori Francesco Cisarri e Gabriele Calzaferri e dai Signori Pensiero Bertè, Donato Bianchi, Monia Castelli, Elia Clemente, Antonella Gallazzi, Niane Ibrahima, Fausto Petesi, Mario Piovani, Romano Rebuschi, Mario Scolari, Flavio Squassina

visto
– il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004
– l’Accordo nazionale 23 marzo 2006

si stipula il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. 20 maggio 2004 e per i dipendenti delle medesime, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

PREMESSA
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, nel condividere che il settore delle costruzioni rappresenta per la provincia di Brescia un importante elemento di crescita economica e sociale, riaffermano l’impegno comune e condiviso a che tale crescita sia accompagnata da una qualificazione del sistema produttivo.
A tal fine ribadiscono che il contrasto al lavoro irregolare ed alla concorrenza sleale fra le imprese costituisce un elemento determinante per la loro competitività e per combattere l’evasione fiscale e contributiva. Le parti confermano quindi il loro impegno comune a combattere e possibilmente eliminare i gravissimi effetti derivanti dal lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per l’esercizio dei diritti dei lavoratori e comportanti fattori di rischio per la loro sicurezza personale.
A tale scopo individuano quali ulteriori possibili linee di intervento, da attuarsi mediante gli Enti Paritetici di settore azioni di formazione e qualificazione professionale ed in materia di sicurezza.
Tali interventi affinché possano compiutamente esplicarsi rendono opportuno un maggior flusso informativo tra gli Enti Paritetici provinciali.
Le parti convengono, quindi, che la Cassa Edile di Brescia trasmetta, con cadenza bimestrale e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di privacy, alla Scuola Edile Bresciana l’elenco dei dipendenti apprendisti assunti dalle imprese nel bimestre di riferimento, nonché, a richiesta della Scuola Edile, gli elenchi dei lavoratori che potrebbero, dato il loro inquadramento contrattuale, risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale. Con la medesima periodicità la Cassa Edile trasmetterà al Comitato Paritetico Territoriale e alla Scuola Edile Bresciana l’elenco dei dipendenti che per la prima volta entrano nel settore anche per valutare l’opportunità di percorsi formativi in relazione alla lingua.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti, coerentemente con quanto enunciato in premessa, confermano l’importanza strategica della formazione professionale ai fini della valorizzazione delle risorse umane.
Le parti medesime ritengono che il condiviso obbiettivo di garantire la qualificazione e l’aggiornamento professionale delle maestranze e, in generale, di tutti i soggetti a diverso titolo impegnati nell’attività di cantiere, rafforzi la competitività delle imprese e, nel contempo, argini la possibile dispersione nonché l’impiego irregolare del patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito da tali soggetti.
Il miglioramento qualitativo del capitale umano, da attuarsi attraverso azioni formative sempre più mirate alle evoluzioni professionali in atto, è presupposto essenziale alla qualificazione degli addetti tale da garantirne la stabile e regolare presenza nel settore.
A tal fine le parti daranno avvio ad una Commissione Bilaterale che entro il 31 marzo 2007 ricerchi una proposta concreta di fattibilità per rispondere alle necessità di formazione e di aggiornamento professionale richieste dal settore.

SICUREZZA
Le parti nel riaffermare il fondamentale rilievo ai temi della sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, ribadiscono il loro responsabile impegno al fine di conseguire ulteriori progressi in tale materia.
A tal fine riconfermano che una efficace ed incisiva attività di prevenzione degli infortuni sui cantieri, per raggiungere gli obbiettivi ottimali di comune interesse prefissati, non può prescindere da una costante e capillare azione formativa ed informativa che coinvolga sia l’impresa che i lavoratori.
Solo attraverso lo sviluppo di tali interventi di formazione, destinati a tutti i soggetti che sono coinvolti nel ciclo produttivo, si possono rafforzare e radicare i principi basilari che presiedono la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto, considerata la positiva risposta sia in termini di interesse che di partecipazione agli incontri formativi attuati secondo le previsioni del contratto collettivo provinciale di lavoro del 2 dicembre 2002, le sottoscritte organizzazioni convengono di confermarne l’attuazione da parte del Comitato Paritetico Territoriale.
Contenuti, criteri di svolgimento e durata di dette azioni di didattica frontale dovranno essere svolti secondo quanto concordato con il citato contratto collettivo provinciale di lavoro, con successiva specifica del 13 marzo 2003 nonché secondo il programma predisposto in data 30 maggio 2003 dal Comitato Paritetico Territoriale e approvato dalle sottoscritte parti.
Circa le modalità di svolgimento le parti concordano che le iniziative in parola vengano così attuate:
a) completamento della azione formativa già avviata con il contratto collettivo provinciale di lavoro del 2 dicembre 2002, nonché la piena attuazione di quanto previsto dall’accordo sottoscritto il 19 febbraio 1997 al punto B);
b) avviamento della nuova fase di 2 ore di formazione.

Le parti infine nel confermare che ruolo centrale del sistema di prevenzione, è il contribuire alla crescita della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro sia in capo all’impresa che ai lavoratori e che tale crescita va perseguita con le comuni strategie già delineate, sottolineano la validità della recente iniziativa assunta dal Comitato Paritetico Territoriale.
Infatti la predisposizione di appositi opuscoli informativi, redatti in più lingue, concernenti i principali fattori di rischio che possono verificarsi nell’espletamento dell’attività lavorativa e la relativa consegna alle imprese e ai lavoratori di detto materiale, contribuisce al perseguimento del fine sopra enunciato.

INDENNITÀ TERRITORIALE  DI SETTORE – PREMIO DI PRODUZIONE
Le parti, viste le previsioni di cui al punto III, 1° comma 2° linea, dell’Accordo Nazionale 23 marzo 2006 relativamente al conglobamento nell’indennità territoriale di settore o nel premio di produzione degli importi dell’Elemento Economico Territoriale, concordano in merito quanto segue.
A far data dal 1 luglio 2006, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Brescia, gli importi in essere alla data del 30 giugno 2006 dell’Elemento Economico Territoriale per i dipendenti operai vengono conglobati negli importi dell’indennità territoriale di settore.
Detta indennità risulterà pertanto dalla predetta data del 1 luglio 2006 nei valori di seguito indicati.

Valori dal 1° luglio 2006

OPERAI PRODUZIONE
Operaio di IV livello……………….euro 1,32
Operaio specializzato……………euro 1,23
Operaio qualificato………………..euro 1,11
Operaio comune……………………euro 0,95

OPERAI DISCONTINUI
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti = euro 0,85 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. b del c.c.n.l. 20/5/2004)
Custodi, portinai, guardiani con alloggio = euro 0,76 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. c del c.c.n.l. 20/5/2004)
A far data dal 1 luglio 2006, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Brescia, gli importi in essere alla data del 30 giugno 2006 dell’Elemento Economico Territoriale per i dipendenti impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione.
Detto premio risulterà pertanto dalla predetta data del 1 luglio 2006 nei valori di seguito indicati

Valori dal 1° luglio 2006

IMPIEGATI
Quadri e
Imp. 1a cat. super…………….euro 313,42 mensili
Imp. 1a cat………………………euro 287,79 mensili 
Imp. 2a cat………………………euro 238,94 mensili 

Impiegato
di IV livello………………………euro 216,01 mensili  
Imp. 3a cat……………………..euro 197,95 mensili  
Imp. 4a cat……………………..euro 177,80 mensili  
Imp. 4a cat. 1° impiego……euro 153,02 mensili 
OPERAI

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento Economico Territoriale è determinato in conformità all’Accordo Nazionale sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali Fe.N.E.A.L.- U.I.L., F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. in data 23 marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di cui all’Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 ed all’ articolo 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
Preliminarmente le parti convengono che l’Elemento Economico Territoriale ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che la relativa erogazione avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il presente verbale di accordo.
La determinazione annuale dell’Elemento Economico Territoriale deve essere correlata agli andamenti del settore nella provincia di Brescia ed ai suoi risultati, valutati sulla base dell’escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati che determinino incrementi di produttività, qualità, e competitività:
1) numero degli iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile rapportato al numero delle ore di lavoro denunciate, al monte salari ed al numero dei permessi non retribuiti e delle assenze per cause varie;
2) numero degli interventi per C.I.G. Ordinaria per “mancanza di lavoro”: la valutazione del parametro dovrà essere effettuata tenendo conto del numero delle ore richieste rispetto a quelle lavorate nel settore, del numero delle imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al totale dei dipendenti iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile.
In ordine a tale parametro le parti convengono che l’analisi dell’esito finale degli interventi di C.I.G. costituisce elemento principale di valutazione;
3) numero degli addetti del settore iscritti alle liste di mobilità;
4) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e di appalto di opere pubbliche;
5) frequenza ai corsi di qualificazione ed in materia di sicurezza tenuti od attuati dalla Scuola Edile Bresciana anche in associazione e/o in collaborazione con altri Enti.

I dati necessari all’andamento del settore e dei risultati sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e di altri centri di monitoraggio che le parti si riservano di individuare.
Le parti si riservano anche di tenere in considerazione tra i parametri quelli in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni e di concordare eventuali altri parametri anche in sostituzione di quelli che dovessero rivelarsi non indicativi e comunque non utilizzabili per una compiuta valutazione.
Per il periodo di vigenza del presente contratto, il valore dell’Elemento Economico Territoriale è determinato secondo le seguenti modalità e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Accordo Nazionale 23 marzo 2006.
In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le parti fissano in via presuntiva per l’anno successivo l’ammontare dell’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale.
Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell’anno in corso.
Nello stesso incontro, le parti procedono alla valutazione, a consuntivo, dell’andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre – 30 settembre dell’anno in corso, con quelli dell’analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all’importo dell’Elemento Economico anticipato per l’anno in corso.
Le parti ribadiscono che l’entità ed il relativo riconoscimento dell’Elemento Economico Territoriale sono correlati alla complessiva valutazione dei parametri individuati dalle parti nella loro complessiva interdipendenza e che l’importo dell’Elemento Economico Territoriale stesso non potrà essere stabilito in misura superiore a quella prevista (3% dei minimi di paga in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza dal 1° luglio 2006 ed un ulteriore 4% dei predetti minimi con decorrenza dal 1° settembre 2007) dal punto III, 1° comma, dell’Accordo Nazionale 23 marzo 2006.
Nel caso che dalle predette verifiche dovessero emergere valutazioni negative le parti procederanno a più approfondite e compiute analisi delle cause che le hanno determinate.
Tali analisi saranno mirate in particolare all’individuazione dei presumibili tempi entro i quali si spiegheranno gli effetti negativi riscontrati nonché del possibile rapporto di interdipendenza tra tali effetti e fattori distorsivi esterni al sistema.
In attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente verbale di accordo, entro il 31 dicembre 2006, valutati i dati parziali al momento disponibili che confermano le oggettive positive previsioni per il settore per l’anno 2006, è confermata l’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale riconosciuto per il periodo 1°gennaio/30 giugno 2006 negli importi previsti dal verbale di proroga del 13 dicembre 2005 ed è determinata un’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale, con decorrenza 1° luglio 2006 negli importi orari di seguito indicati e differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori:

Dal 1° luglio 2006

OPERAI PRODUZIONE
Operaio di IV livello…………………euro 0,15
Operaio specializzato……………..euro 0,14
Operaio qualificato………………….euro 0,12
Operaio comune……………………..euro 0,10

OPERAI DISCONTINUI
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti = euro 0,09 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. b del c.c.n.l. 20/5/2004)
Custodi, portinai, guardiani con alloggio = euro 0,08 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. c del c.c.n.l. 20/5/2004)

Sempre con riferimento ai positivi parziali risultati del settore per l’anno 2006, che le parti hanno riscontrato dai dati da oggi disponibili, è determinata, nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° marzo 2006, un ulteriore anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale con decorrenza 1° settembre 2007.
Pertanto per effetto di detta ulteriore anticipazione l’importo complessivo dell’Elemento Economico Territoriale risulta secondo la categoria di appartenenza nei seguenti valori con la decorrenza indicata

Dal 1° settembre 2007

OPERAI PRODUZIONE
Operaio di IV livello………………..euro 0,34
Operaio specializzato…………….euro 0,32
Operaio qualificato…………………euro 0,28
Operaio comune…………………….euro 0,24

OPERAI DISCONTINUI
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti = euro 0,22 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. b del c.c.n.l. 20/5/2004)
Custodi, portinai, guardiani con alloggio = euro 0,19 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. c del c.c.n.l. 20/5/2004)

Resta confermato quanto previsto dal presente verbale di accordo in materia di conferma dell’anticipo dell’Elemento Economico territoriale per l’anno 2007.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
Nel caso di servizio mensa l’impresa concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e fino ad un importo massimo di euro 12,50 con decorrenza dal 1° luglio 2006 e di 13,63 dal 1° settembre 2007.
L’indennità sostitutiva di mensa è stabilita in euro 6,64 dal 1° luglio 2006 ed in euro 7,24 dal 1° settembre 2007.

TRASPORTO
L’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure e con le indicate decorrenze:
a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 15 mensili a decorrere dal 1° luglio 2006;
b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:

a decorrere dal 1° luglio 2006:
– da 0 a 7 Km. euro 22,59 mensili, pari ad euro 1,03 per ogni presenza giornaliera
– da 7,01 a 16 Km. euro 38,98 mensili, pari ad euro 1,77 per ogni presenza giornaliera
– da 16,01 a 28 Km. euro 53,20 mensili, pari ad euro 2,42 per ogni presenza giornaliera
– da 28,01 a 41 Km. euro 61,86 mensili, pari ad euro 2,81 per ogni presenza giornaliera
– oltre 41 Km euro 74,32 mensili, pari ad euro 3,38 per ogni presenza giornaliera

a decorrere dal 1° settembre 2007:
– da 0 a 7 Km. euro 24,65 mensili, pari ad euro 1,12 per ogni presenza giornaliera
– da 7,01 a 16 Km. euro 42,53 mensili, pari ad euro 1,93 per ogni presenza giornaliera
– da 16,01 a 28 Km. euro 58,03 mensili, pari ad euro 2,64 per ogni presenza giornaliera
– da 28,01 a 41 Km. euro 67,49 mensili, pari ad euro 3,07 per ogni presenza giornaliera
– oltre 41 Km euro 81,07 mensili, pari ad euro 3,69 per ogni presenza giornaliera

L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE

1) INIZIATIVE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO ED IRREGOLARE
Le parti, nel novero delle azioni condivise e concordate al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, ritengono sia necessario agire anche sul fronte economico. Le parti sono infatti altresì consapevoli che il ricorso al lavoro irregolare consiste anche nel dichiarare alla Cassa Edile un numero di ore inferiori a quelle effettivamente prestate.
A tal fine, le parti convengono di istituire un riconoscimento a favore delle imprese che dimostrino una consolidata regolarità nei rapporti con la Cassa Edile

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
a) a far data dal 1° luglio 2006 la contribuzione APE dovuta alla Cassa Edile rimane fissata nell’aliquota del 3,65% per la generalità delle imprese;
b) a far data dal 1° luglio 2006, per le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati, l’aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese è diminuita dello 0,15%. Per poter beneficiare di tale riduzione le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritte alla CAPE da almeno 36 mesi;
2. non aver mai avuto contenzioso legale contro la CAPE nei 36 mesi precedenti a quello nel quale opera la riduzione;
3. nel periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2006 aver denunciato per ciascun operaio almeno 150 ore di media mensile. Tale requisito è richiesto per le sole imprese che nel periodo indicato erano iscritte alla Cassa Edile;
4. nel periodo indicato al punto precedente aver versato regolarmente la contribuzione dovuta alla CAPE. Detto requisito si intende soddisfatto qualora il versamento della contribuzione sia stato effettuato prima dell’erogazione degli assegni di agosto e dicembre di ogni anno. Tale requisito è richiesto per le sole imprese che nel periodo indicato erano iscritte alla Cassa Edile;
5. a decorrere dal 1° luglio 2006, denuncino e versino ogni mese per ciascun operaio un numero di ore pari a quello stabilito contrattualmente. Si considerano comunque utili al fine del raggiungimento del requisito le ore di assenza:
I. per malattia, infortunio e malattia professionale;
II. per sciopero;
III. per sospensione o riduzione dell’attività con intervento della Cassa Integrazione
IV. per ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue;
V. per aspettativa;
VI. ingiustificata solo se vi è stata irrogazione di sanzione disciplinare;
VII. a seguito di provvedimenti restrittivi adottati dall’autorità giudiziaria;
VIII. previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Norme a tutela della maternità e paternità”;
IX. per assistenza a un parente disabile;
X. per donazione sangue;
XI. per congedo matrimoniale;
XII. per richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile.
c) tale riduzione decorre a partire dalle contribuzioni afferenti al mese di luglio 2006;
d) a far data dal 1° luglio 2006, per le imprese che non sono in possesso dei requisiti indicati nei punti 2., 3., 4. e 5. della lettera b), l’aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese è aumentata dello 0,15%;
e) tutte le imprese, anche quelle in possesso dei requisiti per poter beneficiare della riduzione, ogni mese verseranno l’aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese. La Cassa edile nel mese di luglio di ogni anno invierà agli interessati apposita comunicazione indicante l’importo e le modalità per le operazioni di conguaglio risultanti dall’applicazione del presente accordo;
f) qualora con apposito accordo le Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro dovessero dare attuazione a quanto previsto dall’art. 108, norma premiale per i versamenti in Cassa Edile, del c.c.n.l. 20 maggio 2004, la presente pattuizione locale perderà di effetto;
g) la presente disciplina è introdotta in via sperimentale fino al 30 giugno 2009.
Restano ferme nelle aliquote ad oggi vigenti le altre contribuzioni dovute alla CAPE.

2) AGGIORNAMENTO PRESTAZIONI ED ASSISTENZE CASSA EDILE
Restano confermate le condizioni generali per la maturazione del diritto alle assistenze. Non sono in alcun modo variati i requisiti e le condizioni in essere che danno titolo a beneficiare di ogni singola assistenza. Con decorrenza 1° luglio 2006, gli importi delle seguenti assistenze sono modificati come di seguito indicato.

a) Sussidio di pensione
Ai lavoratori aventi diritto il contributo per l’assistenza in parola è fissato in euro 200,00.

b) Decesso del lavoratore – contributo per spese funerarie
Ai lavoratori aventi diritto il contributo per l’assistenza in parola è fissato in euro 1.084,56.

c) Decesso di un familiare – contributo per spese funerarie
Ai lavoratori aventi diritto il contributo per l’assistenza in parola è fissato in euro 542,28.

d) Assistenza per malattia nei giorni di carenza
Per malattie di durata fino a 10 giorni, le diarie per il 1°, 2° e 3° giorno di carenza sono così fissate:
– operaio 4° livello………….euro 42,55 giornalieri         
– operaio specializzato……..euro 40,83 giornalieri
– operaio qualificato…………euro 39,10 giornalieri
– operaio comune…………….euro 35,65 giornalieri
– apprendista……………………euro 21,28 giornalieri         

e) Acquisto prima casa di abitazione
Le sottoscritte parti concordano di prorogare, alle medesime condizioni in essere, la sperimentazione dell’assistenza in parola per il periodo di due anni.
Pertanto, il periodo di sperimentazione della nuova assistenza denominata “Prima casa di abitazione” sia per le maestranze edili iscritte alla locale Cassa Edile sia per i dipendenti degli enti paritetici provinciali CAPE, SCUOLA EDILE e COMITATO PARITETICO è prorogato sino al 31 dicembre 2008.

—–o—–

Le parti, in sede di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, hanno preso in esame la possibilità di prevedere che alcune delle assistenze – assegno di studio, rimborso spese didattiche, sussidio visite oculistiche e acquisto protesi, sussidio per protesi ortofoniche, ortopediche odontoiatriche, colonie estive per adolescenti, colonie estive per bambini e prima casa di abitazione – siano oggetto di possibili interventi volti a modificarle.
Pertanto, le parti concordano di rinviare alla Commissione Intersindacale di Segreteria, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998, lo studio e l’analisi di fattibilità di tale nuova previsione.
La Commissione Intersindacale di Segreteria dovrà completare lo studio delle materie ad essa demandate entro il 31 dicembre 2008.

3) INTRODUZIONE NUOVA ASSISTENZA A FAVORE DEI LAVORATORI DI IMPRESE FALLITE
Le parti concordano di introdurre una nuova assistenza volta ad intervenire a favore dei lavoratori di imprese che siano state dichiarate fallite con sentenza depositata. Tale nuova assistenza si articola secondo i contenuti e le modalità di seguito indicati:

a) è riconosciuta solo qualora ricorrano i requisiti ed i presupposti seguenti:
1) le imprese raggiunte da sentenza dichiarativa del fallimento devono avere almeno 5 anni (60 mesi) di iscrizione alla CAPE antecedenti la data della sentenza stessa;
2) le imprese devono essere altresì in regola per 4 anni (48 mesi), che decorrono dal 12° mese antecedente la data della sentenza del fallimento, con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa stessa. Detto requisito si intende soddisfatto qualora l’impresa abbia denunciato per ciascun operaio almeno 150 ore mensili ogni mese;
3) le imprese nel periodo precedente come individuato al precedente punto 2) (4 anni – 48 mesi), non devono aver avuto alcun contenzioso legale con la CAPE e gli eventuali inadempimenti verificatisi nel versamento della contribuzione dovuta alla CAPE non devono essere occorsi per più di 10 volte;
4) i dipendenti possibili destinatari della assistenza devono avere almeno 2 anni (24 mesi) di anzianità di iscrizione alla Cassa antecedenti la data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) in presenza di tutti i requisiti sopra riportati:
1) si considerano utili ai fini della maturazione del diritto del lavoratore a ricevere le assistenze da parte della Cassa edile, le ore denunciate ma non versate da parte dell’impresa fallita;
2) si considerano utili ai fini della maturazione del diritto del lavoratore a ricevere l’APE (2.100 ore nel biennio precedente l’erogazione) nonché ai fini della determinazione dell’importo dovuto a titolo di APE, le ore denunciate anche se non contribuite dall’impresa fallita;
3) ai lavoratori aventi diritto la Cassa Edile erogherà il 10% degli importi cui avrebbero diritto i lavoratori a titolo di ferie e gratifica natalizia.

Resta inteso che le somme assegnate dalla procedura fallimentare alla Cassa edile rimarranno acquisite dalla Cassa medesime nei limiti di quanto già riconosciuto ai lavoratori e invece, per l’eccedenza, la Cassa provvederà ad integrare quanto già riconosciuto ai lavoratori.
La presente assistenza è introdotta in via sperimentale e sarà operativa a favore dei soli dipendenti di imprese che sono in possesso dei requisiti sopra indicati e la cui sentenza dichiarativa di fallimento sia stata depositata presso la cancelleria dal 1° settembre 2006 ed entro il 31 dicembre 2010.

IMPIEGATI

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento Economico Territoriale è determinato in conformità all’Accordo Nazionale sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.- U.I.L., F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. in data 23 marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di cui all’Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e agli articoli 38 e 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
Si richiamano integralmente i contenuti dell’articolo “Elemento Economico Territoriale” sottoscritto in data odierna per gli operai e, in attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente verbale di accordo, entro il 31 dicembre 2006, valutati i dati parziali al momento disponibili che confermano le oggettive positive previsioni per il settore per l’anno 2006, è confermata l’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale riconosciuto per il periodo 1°gennaio/30 giugno 2006 negli importi previsti dal verbale di proroga del 13 dicembre 2005 ed è determinata un’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale, con decorrenza 1° luglio 2006 negli importi orari di seguito indicati, differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori e con le decorrenze indicate:

Dal 1° luglio 2006

Quadri
e Imp. 1a cat. super………..euro 35,92  mensili   
Imp. 1a cat……………………..euro 32,32  mensili   
Imp. 2a cat……………………..euro 26,94  mensili   

Impiegato
di IV livello……………………..euro 25,14  mensili    
Imp. 3a cat…………………….euro 23,34  mensili    
Imp. 4a cat…………………….euro 21,01  mensili    
Imp. 4a cat. 1° impiego…..euro 17,96  mensili   

Dal 1° settembre 2007  

Quadri
e Imp. 1a cat. super…………euro 83,80  mensili  
Imp. 1a cat………………………euro 75,42  mensili  
Imp. 2a cat………………………euro 62,85  mensili  

Impiegato
di IV livello………………………euro 58,66  mensili   
Imp. 3a cat………………………euro 54,47  mensili  
Imp. 4a cat………………………euro 49,02  mensili  
Imp. 4a cat. 1° impiego……euro 41,90  mensili  

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° luglio 2006 in euro 5,87 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 129,14 mensili.
L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° settembre 2007 in euro 6,41 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 141,02 mensili.

INDENNITÀ DI TRASPORTO
A decorrere dal 1° luglio 2006, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 1,09 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 23,98 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2007, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 1,19 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 26,18 mensili.

DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni del precedente contratto collettivo provinciale di lavoro 2 dicembre 2002.

DECORRENZA
Il presente accordo collettivo provinciale di lavoro si applica a decorrere dalla data del 1° luglio 2006, salvo le diverse decorrenze stabilite per singoli istituti, e scade il 31 dicembre 2009 fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate da accordi nazionali.


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