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22.03.2006 - urbanistica

DAL 31 LUGLIO 2006 OBBLIGO DI ALLEGARE LA RELAZIONE PAESAGGISTICA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SU BENI TUTELATI

DAL 31 LUGLIO 2006 OBBLIGO DI ALLEGARE LA RELAZIONE PAESAGGISTICA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SU BENI TUTELATI DAL 31 LUGLIO 2006 OBBLIGO DI ALLEGARE LA RELAZIONE PAESAGGISTICA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SU BENI TUTELATI

In attuazione di quanto previsto dall’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, che individua la documentazione da presentare all’amministrazione competente (Regione o comune delegato) insieme alla domanda di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi su immobili vincolati.
Oltre al progetto dell’intervento ed alla relazione di progetto, l’istanza dovrà essere corredata anche da una relazione paesaggistica, i cui contenuti e criteri di redazione sono indicati nell’Allegato al DPCM.
Tale relazione rappresenterà per l’amministrazione la base per la verifica della compatibilità paesaggistica dell’opera e, in particolare, per effettuare le seguenti valutazioni (art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004):
• compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
• congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area fissati dal provvedimento di vincolo o dal piano paesaggistico;
• coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal piano.
La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione espressamente indicata nell’Allegato e rapportata alla tipologia di intervento, deve:
• dare conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell’intervento e delle caratteristiche progettuali dell’opera
• rappresentare lo stato dei luoghi dopo l’intervento
• indicare lo stato attuale dell’immobile interessato e gli elementi di valore paesaggistico presenti nonché le eventuali presenze di beni culturali
• indicare gli impatti sul paesaggio e le opere di mitigazione e compensazione necessarie.
Per le opere di grande impegno territoriale (complessi edilizi, impianti energetici, dighe, infrastrutture, discariche, ecc), la relazione dovrà contenere anche fotografie degli skylines dai punti di intervisibilità, documentazione relativa a soluzioni adottate per interventi analoghi in aree simili e rendering del progetto.
I suddetti elaborati sono previsti anche per i progetti di impianti eolici, per i quali saranno pubblicate Linee Guida ministeriali che specificheranno l’ulteriore documentazione progettuale da allegare.
Le Regioni potranno integrare i contenuti della relazione paesaggistica ovvero, previo accordo con la competente Direzione regionale del Ministero dei beni culturali (ex Soprintendenza regionale), introdurre semplificazioni in relazione alle diverse tipologie di intervento e alle peculiarità territoriali.
L’entrata in vigore del DPCM è subordinata alla stipula dell’accordo fra Regione e Direzione regionale per la semplificazione (quindi è differente da Regione a Regione) e comunque decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione, vale a dire il 30 luglio 2006 (di fatto il 31 luglio 2006, primo giorno utile non festivo). Questo significa che alle domande presentate a partire da tale data dovrà essere allegata anche la relazione paesaggistica, salvo che la Regione non abbia già stipulato il suddetto accordo.
Il testo del decreto e del relativo allegato sono reperibili presso gli uffici del Collegio.


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