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26.05.2006 - tributi

DECORRENZA DELL’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO – CHIARIMENTI MINISTERIALI

DECORRENZA DELL’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO – CHIARIMENTI MINISTERIALI DECORRENZA DELL’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO – CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006)

Con la Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla decorrenza dell’aumento dell’imposta di bollo e degli importi fissi dell’imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale.

Imposta di Bollo
Tra i provvedimenti che hanno introdotto modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo, assume particolare interesse per le imprese del settore edile il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2005 che ne ha aggiornato gli importi fissi, con effetto dal 1° giugno 2005, in attuazione di quanto disposto dall’ art. 1, comma 300, legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 del citato D.M. 24 maggio 2005 ha, tra l’altro, previsto:
– l’aumento dell’importo dell’imposta in misura fissa da 11 euro a 14,62 euro;
– l’aumento del valore dell’imposta stabilito dall’art. 28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i disegni, modelli, calcoli etc, da 0,31 euro a 0,52 euro.
Tali aumenti, decorrenti dal 1° giugno 2005, interessano direttamente, tra l’altro, gli atti e i contratti relativi ad appalti di opere pubbliche, per cui si ritiene utile fornire uno schema riepilogativo delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili agli stessi, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.

Atti soggetti a bollo sin dall’origine nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio*
(Art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
– capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto normativo non viene allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato.);
– capitolato speciale;
– elenco dei prezzi unitari;
– cronoprogramma;
– processo verbale di consegna;
– verbale di sospensione e di ripresa lavori;
– certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
– determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
– verbale di constatazione delle misure;
– certificato di collaudo;
– certificato di regolare esecuzione.
 
Atti soggetti a bollo in caso d’uso ** nella misura di Euro 0,52 per ogni foglio * o esemplare
(Art. 28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
– elaborati grafici progettuali;
– piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della Legge 109/1994;
– disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.
 
Atti soggetti a bollo in caso d’uso** nella misura di Euro 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione
(Art. 32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
– giornale dei lavori;
– libretto delle misure;
– lista settimanale;
– registro di contabilità;
– sommario del registro di contabilità;
– stato di avanzamento;
– certificato per il pagamento di rate;
– conto finale dei lavori e relativa relazione.

* Il foglio si intende composto da quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972)
**Si ha “caso d’uso” quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art. 2, D.P.R. 642/1972)

L’Amministrazione, con la citata Circolare 11/E/2006, conferma che la modifica normativa ha efficacia:
– quando l’imposta è dovuta sin dall’origine, per tutti gli atti posti in essere a partire dal 1° giugno 2005;
– quando l’imposta è dovuta in caso d’uso, la modifica ha effetto qualora l’ “uso” (ossia la presentazione degli atti per la registrazione) si verifica a partire dal 1° giugno 2005, indipendentemente dalla data in cui gli atto stessi sono formati.
Si ricorda, inoltre, che, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005, sono state fornite le specifiche tecniche per le nuove modalità di pagamento dell’imposta tramite l’utilizzo di appostiti contrassegni, in sostituzione delle marche da bollo, così come previsto dall’art. 3, comma 1, numero 3-bis, del D.P.R. 642/1972 (introdotto dall’art. 1-bis, comma 10, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni dalla legge 191/2004).
Si tratta di contrassegni autoadesivi (etichette) stampati dai rivenditori autorizzati, tramite apposite emettitrici e rilasciati istantaneamente, qualsiasi sia il valore richiesto.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che:
– si può omettere l’annullamento del contrassegno (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972), poichè lo stesso contiene già l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, salve però le ipotesi in cui l’annullamento è da ritenersi obbligatorio in quanto la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per le cambiali);
– i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del predetto D.P.R. che dispone “Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione”. Non si configura, pertanto, alcun limite temporale all’utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi;
– deve ammettersi la possibilità di richiedere l’emissione di contrassegni di qualsiasi importo.
Gli stessi contrassegni possono essere utilizzati anche ad integrazione delle marche da bollo tradizionali.
Imposta di Registro ed Imposte Ipotecaria e Catastale
L’art. 7 del D.L. n. 7/2005, convertito nella legge 43/2005, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 300, della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), ha provveduto ad aggiornare gli importi fissi, oltre che della tassa di concessione governativa, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali catastali, anche delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabili, tra l’altro, ai trasferimenti immobiliari, ivi compresi quelli effettuati dalle imprese edili assoggettati ad IVA.
In particolare, le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, sono state elevate ognuna a 168 euro, con effetto dal 1° febbraio 2005.
L’aumento interessa, tra l’altro, anche i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese di costruzioni, compresi quelli aventi ad oggetto abitazioni che, per l’acquirente, costituiscono una “prima casa” (assoggettati ad IVA al 4% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa):

Imposta                                Importi
(dal 1° febbraio 2005)
IVA                                         4%
Registro                                 Euro168
Ipotecaria                              Euro168
Catastale                               Euro168
Totale IVA                  4% +   Euro504

Inoltre, il medesimo provvedimento ha previsto, modificando la Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ha fissato a 67 euro la misura minima dell’imposta di registro dovuta per locazioni e affitti di beni immobili (art. 5 della citata Tariffa). Circa la decorrenza dei nuovi importi, la Circolare 11/E/2006 stabilisce che:
– la nuova misura di 67,00 euro dell’imposta fissa di registro, si applica ai contratti di locazione registrati dal 1° febbraio 2005 (scritture private non autenticate e denuncia dei contratti verbali), indipendentemente dalla modalità di registrazione del contratto (procedura telematica o su supporto cartaceo) e anche se stipulati in data antecedente;
– le nuove misure di 168,00 euro per le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire dal 1° febbraio 2005, indipendentemente dalla modalità di registrazione del contratto (procedura telematica o su supporto cartaceo) e dalla data in cui il notaio richiede, la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti relativi a diritti immobiliari;
– la nuova misura di 168,00 euro delle imposte fisse ipotecaria e catastale si applica alle dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1° febbraio 2005 a prescindere dalla data di apertura della successione.


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