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28.02.2006 - tributi

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO LOCATI – CHIARIMENTI

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO LOCATI – CHIARIMENTI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO LOCATI – CHIARIMENTI
(Circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006)

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006 ha precisato che il reddito derivante dalla locazione di immobili di interesse storico-artistico, anche se con destinazione diversa da quella abitativa, va determinato applicando la minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 413/1991.
E’ stato in tal modo superato il precedente orientamento espresso da ultimo nella Circolare n. 9/E/2005 con la quale era stato precisato che, in caso di locazione di fabbricati sottoposti a vincolo storico-artistico, i criteri agevolativi previsti dal citato art. 11, comma 2, della legge 413/1991, potevano trovare applicazione solo nel caso in cui gli stessi avessero avuto destinazione d’uso abitativa. Diversamente, sempre in base al precedente orientamento ministeriale, il reddito derivante dall’affitto di immobili vincolati, aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale (es. uffici, negozi, laboratori, etc.), doveva determinarsi secondo le regolare ordinarie stabilite dall’art. 37, comma 4-bis, del TUIR – D.P.R. 917/1986 (ossia, assumendo il maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto forfetariamente del 15%, e la rendita catastale). Con la citata Circolare n. 2/E/2006, l’Amministrazione Finanziaria, per la prima volta, accoglie pienamente l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ammettendo in via definitiva che il reddito imponibile dei fabbricati sottoposti a vincolo storico-artistico (ai sensi della legge 1089/1939, ora D.Lgs. 42/2004) deve essere determinato in ogni caso applicando la minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria, a prescindere dal fatto che gli stessi siano concessi, o meno, in locazione a terzi e senza che assuma rilevanza la relativa destinazione d’uso (abitativa o diversa).
Intendendosi, così, superate le istruzioni fornite con la precedente Circolare ministeriale n.9/E/2005, gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate sono stati invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente con i contribuenti ed a provvedere eventualmente, sulla base dell’innovativo orientamento espresso nella Circolare n. 2/E/2006, all’abbandono dello stesso.


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