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27.06.2006 - lavoro

INPS – CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – DIRITTO DEL DIPENDENTE CESSATO – MESSAGGIO ISTITUTO

INPS – CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – DIRITTO DEL DIPENDENTE CESSATO – MESSAGGIO ISTITUTO INPS – CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – DIRITTO DEL DIPENDENTE CESSATO – MESSAGGIO ISTITUTO

Con messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006 la Direzione Generale dell’Inps ha fornito indicazioni sulla competenza al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nei casi di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma riferita a periodi precedenti tale data.
Ad avviso dell’Inps, nella fattispecie in esame, l’obbligo – stabilito dall’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, così come modificato dall’art. 8 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 – di anticipare per conto dell’Istituto l’assegno per il nucleo familiare permane in capo al datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore prestava attività lavorativa nei periodi oggetto della richiesta, a condizione che l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’Inps, ovvero non sia cessata o fallita.
Il messaggio in parola ricorda, inoltre, che, ai sensi della vigente normativa (art. 16-bis della Legge16 aprile 1974, n. 114), il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Pertanto il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la prestazione familiare qualora la relativa domanda venga presentata da un ex dipendente nel termine della prescrizione quinquennale.
Lo stesso termine prescrizionale si applica anche al diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell’assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti. Nell’ipotesi di assegno riferito a periodi pregressi, detto termine decorre dalla data in cui l’assegno viene corrisposto.
L’Inps, infine, evidenzia che, se il datore di lavoro si rifiuta di erogare l’assegno per il nucleo familiare ad un ex dipendente, la Sede dell’Istituto cui perviene la denuncia di tale inadempienza, dopo aver esperito senza esito tutte le formalità idonee ad interessare il datore di lavoro medesimo, provvederà a segnalare l’azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro, per i provvedimenti di sua competenza.
In questa ipotesi, qualora venga accertata l’impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di assegno da parte del datore di lavoro, la Sede dell’Inps, competente in relazione agli adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, provvederà al pagamento diretto della prestazione.


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