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27.11.2006 - lavoro

INPS-INAIL – TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’11 OTTOBRE 2006

INPS – INAIL – TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 11 OTTOBRE 2006 INPS – INAIL – TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 11 OTTOBRE 2006

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 3,25% a decorrere dall’11 ottobre 2006, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In relazione al citato provvedimento l’Inps, con circolare n. 109 dell’11 ottobre 2006, e l’Inail, con circolare n. 44 del 17 ottobre 2006, hanno reso noto che, con decorrenza 11 ottobre 2006, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:

Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 9,25% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2006.

Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 9,25% a decorrere dalle rateazioni concesse dall’11 ottobre 2006.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della legge n. 388/2000 a decorrere dall’11 ottobre 2006 è così determinata:
– nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
– nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
– nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).


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