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22.03.2006 - lavoro

INPS – LEGGE N. 104/92 – INESISTENZA DEL DIRITTO ALL’ASTENSIONE DAL LAVORO PER I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE – RICOVERO OSPEDALIERO – MESSAGGI N. 228 E 256/2006

INPS – LEGGE N INPS – LEGGE N. 104/92 – INESISTENZA DEL DIRITTO ALL’ASTENSIONE DAL LAVORO PER I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE – RICOVERO OSPEDALIERO – MESSAGGI N. 228 E 256/2006

Il genitore impegnato ad assistere il figlio con handicap degente in ospedale non ha diritto a fruire dei permessi dal lavoro ex legge n. 104/92, anche qualora sia la stessa struttura ospedaliera a richiedere la presenza del medesimo e a certificare come indispensabile tale presenza per la tutela del figlio.
Quanto sopra, è stato precisato dall’Inps nel messaggio n. 228/06 chiarendo che “pur sentendosi vicino alle difficoltà e necessità enormi di coloro che assistono figli o parenti portatori di handicap”, non può disporre diversamente rispetto a quanto  previsto dalla legge medesima.
Nel messaggio n. 256/06, l’Istituto precisa inoltre che anche il ricovero per sottoporsi ad un intervento chirurgico, in linea di principio, è da ritenere come un ricovero a tempo pieno e, pertanto, esclude il diritto ai permessi in parola.
Le precisazioni dell’Inps fanno seguito a richieste di chiarimenti in materia di permessi e congedi straordinari dal lavoro per l’assistenza di familiari disabili.
Si tratta dei diritti riconosciuti alla lavoratrice madre o,in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi di figli minori, con handicap in situazione di gravità accertata a:
1. prolungare fino a tre anni di età del figlio il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale), ex art. 33, comma 1, della legge n. 104/92;
2. godere di permessi giornalieri retribuiti fino al terzo anno di età del bambino, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge n. 104/92 sopra citata;
3. usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, secondo l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92;
4. fruire del congedo straordinario della durata di due anni, ex art. 80, della legge n. 388/2000.
A tale congedo ha diritto il lavoratore e/o lavoratrice che abbia titolo a fruire dei permessi di cui al sopra richiamato art. 33 della legge 104/92.
Questi ultimi permessi sono subordinati alla condizione che il soggetto con grave handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
La prima precisazione riguarda la condizione di ricovero ospedaliero.
L’occasione trae spunto dalla vicenda di un genitore che, per esplicita richiesta dell’ospedale in cui è ricoverato il figlio con  grave handicap, si  vede costretto a prestare assistenza a tempo pieno in collaborazione con il personale ospedaliero.
Nel caso di specie, l’Inps nega il diritto ai permessi al genitore perchè non sussiste la condizione che il bambino/ragazzo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
A nulla rileva, quindi, l’effettivo impegno del genitore nella predetta assistenza, la quale è certificata dall’azienda ospedaliera come “assolutamente  indispensabile a tutela del figlio”.
Quanto al significato da attribuire alla condizione di ricovero, l’Istituto precisa:
– che il ricovero a tempo pieno deve intendersi il caso in cui il disabile trascorre l’intera giornata o una grande parte della stessa presso una struttura adibita  all’accoglimento dei portatori di handicap;
– che il rientro a casa del soggetto disabile, seppure nelle ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno;
– che anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera è da intendersi effettuato presso “istituti specializzatì’;
– che il ricovero in parola finalizzato a  un intervento chirurgico è da considerarsi a tempo pieno e, pertanto, non dà diritto ai permessi dal lavoro.
In tale ultima ipotesi, peraltro, l’Inps ritiene che alcuni benefici (tre giorni di permesso mensile retribuito dopo il terzo anno di vita del figlio previsti dal richiamato comma 3 dell’art. 33, della legge n. 104/92) possano essere fruiti soltanto nei casi in cui:
–  il richiedente assista un handicappato fino a tre anni si età;
– il soggetto si trovi ricoverato per finalità diagnostiche-terapeutiche;
– la presenza del padre o della madre sia chiesta dall’ospedale per necessità effettiva.


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