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30.01.2006 - tributi

IVA – ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO COME CORRISPETTIVO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

IVA – ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO COME CORRISPETTIVO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IVA – ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO COME CORRISPETTIVO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
(Cassazione tributaria Sentenza 24/10/2005, n. 20590)
Per il professionista che riceve come corrispettivo l’assegnazione di un alloggio da una cooperativa edilizia, l’obbligo di emettere la fattura sorge alla data del rogito, coerentemente con la norma che prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
La Cassazione ha precisato che nelle cooperative edilizie l’acquisto da parte del socio della proprietà dell’alloggio per la cui realizzazione l’ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio (la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita) in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante e il socio quella di acquirente, sicché, con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, alla misura e alle modalità di pagamento è necessario e sufficiente il riferimento al contratto di acquisto.
Infatti l’assegnazione in favore del socio dell’alloggio realizzato da una cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all’acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto.
Pertanto la cooperativa ha versato il corrispettivo alla data del rogito notarile, e non in quella in cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha deliberato (con effetti obbligatori e non  traslativi della proprietà immobiliare) di assegnare al professionista un alloggio sociale: di conseguenza è in tale momento che le prestazioni sono state eseguite e l’obbligo di emettere la fattura sorge in capo al professionista.


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