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08.11.2006 - tributi

NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
Rimandando a quanto già pubblicato sul Notiziario 8-9/2006 per una trattazione analitica della tematica, in relazione alla nuova disciplina fiscale delle locazioni degli immobili locati, posseduti dalle imprese, si segnala che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006, sono state stabilite le modalità e i termini per effettuare la registrazione dei contratti di locazione in corso al 4 luglio 2006 ed assoggettati ad IVA sino a tale data, nonché per provvedere al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale dovuta in virtù delle nuova disciplina, nonché per esercitare l’opzione relativa all’imponibilità dell’IVA per i soli immobili strumentali.
Il DL n.233/2006, poi convertito in legge, prevede che due sono le tipologie di locazione per le quali è stata introdotta l’Imposta di Registro:
1) le locazioni di fabbricati abitativi costruiti per la rivendita, che dal 4 luglio 2006 sono esenti da IVA e, quindi, debbono scontare l’imposta di registro del 2%;
2) le locazioni di fabbricati strumentali poste in essere dalle imprese (che hanno optato per continuare ad assoggettare ad IVA le locazioni di immobili strumentali per natura evitando così la parziale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti), le quali pur essendo soggette a IVA scontano l’Imposta di Registro dell’1%.

Registrazione del contratto
Nelle ipotesi di cui sopra è prevista obbligatoriamente, a prescindere dal numero di immobili posseduti, la registrazione telematica dei dati del contratto, da effettuarsi:
– direttamente tramite Entratel o Internet;
– tramite intermediari abilitati.
La trasmissione telematica deve avere ad oggetto i soli dati del contratto e non anche il testo dello stesso, e deve essere effettuata per i contratti in corso al 4 luglio 2006 dal 2 al 30 novembre 2006.
Nella registrazione del contratto si useranno gli appositi codici.

Determinazione e versamento dell’imposta di registro
L’Imposta di Registro è dovuta sempre dal 2 al 30 novembre 2006 assumendo, quale base imponibile, il corrispettivo pattuito per l’intera residua durata del contratto, calcolata a decorrere dal 4 luglio 2006, e deve essere versata tramite F24 telematico con le seguenti modalità tra loro alternative:
– annualmente, sull’ammontare del corrispettivo relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva al 4 luglio 2006;
– in un’unica soluzione, sull’importo complessivo dei canoni relativi all’intera durata residua del contratto calcolata a partire dal 4/7/2006.
In questo caso, spetta la riduzione dell’imposta in misura pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità però spetta a condizione che il contratto abbia durata complessiva superiore a 2 anni e durata residua (calcolata a partire dal 4/7/2006) superiore a 12 mesi.


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