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09.10.2006 - tecnica

OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI A PENA DI NULLITA’ DELLA COMPRAVENDITA – RINVIO DEL TERMINE DEL 8-10-2006

OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI A PENA DI NULLITA’ DELLA COMPRAVENDITA – RINVIO DEL TERMINE DEL 8-10-2006 OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI A PENA DI NULLITA’ DELLA COMPRAVENDITA – RINVIO DEL TERMINE DEL 8-10-2006

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, relativo all’attuazione delle disposizioni comunitarie in tema di rendimento energetico degli edifici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23/9/2005, supplemento ordinario n. 158, ed è perciò entrato in vigore dal 8 ottobre 2005.
Tale normativa tra le varie disposizioni prevede, all’art. 6, che “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e perciò dal 8/10/2006) gli edifici di nuova costruzione (e quelli di ristrutturazione integrale o di demolizione e ricostruzione) sono dotati, al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica”. Gli edifici di cui si parla sono quelli il cui permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al 7/10/2005
Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che “nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita”. Nel successivo art. 15, comma 8, viene stabilito che “in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, (e cioè della presentazione da parte del costruttore della certificazione energetica al momento della compravendita) il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.”
E’ stato poi previsto che il contenuto dell’attestato di certificazione energetica, e perciò i requisiti energetici che il fabbricato deve possedere, nonché i soggetti che lo possano rilasciare avrebbero dovuto essere definiti mediante appositi decreti del Presidente della Repubblica entro il 4/2/2006.
Non essendo ancora stati approvati tali decreti potrebbe sorgere il dubbio circa l’applicazione dell’obbligo sopra ricordato previsto a decorrere dal 8 ottobre 2006.
A tal fine va ricordato come lo stesso decreto 192/2005 abbia previsto (art. 11) che “fino alla data di entrata in vigore dei decreti, il calcolo della prestazione energetica è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto”.
Pertanto in mancanza dei decreti del presidente della Repubblica, attuativi del D.Lgs. 192/2005, non sussiste alcun obbligo di dotarsi di una certificazione energetica per la vendita di edifici costruiti o integralmente ristrutturati, il cui permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al 7/10/2005, né potrà essere invocata la nullità dell’atto di compravendita per la mancanza di una certificazione al momento non definita.


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