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27.11.2006 - trasporti

PARASPRUZZI – APPROVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE – ESENZIONE DEI MEZZI D’OPERA

PARASPRUZZI – APPROVAZIONE PARASPRUZZI – APPROVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE – ESENZIONE DEI MEZZI D’OPERA
(Dm 7 agosto 2006)
Il Codice della strada (D.Lgs 285/1992) all’art. 72 comma 2 ter, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, di nuova immatricolazione, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., devono obbligatoriamente essere equipaggiati con appositi dispositivi antipioggia.

Il mancato utilizzo di tali dispositivi, o la non conformità alle norme, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 71 a euro 286.

Con Decreto del 7 agosto 2006 (pubblicato sulla G.U. 226 del 28 settembre 2006) il Ministero dei Trasporti ha stabilito che i dispositivi antipioggia dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel D.M. 2 dicembre 2004 (attuativo della Direttiva CE n. 91/226 del 27 marzo 1991) così come modificato e integrato.

Tra le modifiche apportate dal D.M. 7 agosto 2006 si segnala in particolare l’introduzione dell’esenzione dall’obbligo di equipaggiamento con i paraspruzzi per alcune categorie di veicoli tra cui segnatamente i mezzi d’opera (di cui all’art. 54 c.1 lettera n del Codice della strada) in quanto incompatibili con l’uso dei suddetti dispositivi.

Si pubblica di seguito il testo del decreto in parola.
DECRETO 7 agosto 2006

Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi destinati ad essere installati su alcune categorie di veicoli a motore e loro rimorchi.
Gazzetta Ufficiale N. 226 del 28 Settembre 2006

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l’art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti;
Visto l’art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 per adeguarne il testo a quanto prescritto dall’art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Espletata la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta il seguente decreto:

Art. 1. – Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi
1. I dispositivi antispruzzi di cui all’art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Art. 2. – Modifiche al decreto 2 dicembre 1994
1. Il comma 2 dell’art. 2 del decreto 2 dicembre 1994 è sostituito dal seguente:
«2. È ammesso il rilascio della omologazione parziale CE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati all’art. 1 se i sistemi antispruzzi in essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite nell’allegato III. Ai fini del rilascio dell’omologazione nazionale e dell’immatricolazione dei veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7.5 tonnellate, N3, O3, di massa massima superiore a 7.5 tonnellate e O4, l’installazione dei sistemi antispruzzi, omologati secondo le prescrizioni del presente decreto, è obbligatoria a decorrere dalla data di cui all’art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».

Art. 3. – Allegato 1
L’allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2006

Allegato 1 – MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 2 DICEMBRE 1994

1. All’allegato III del decreto 2 dicembre 1994, i punti 0.1 e 0.2, sono modificati come segue ed è aggiunto un nuovo punto 0.2.1:
«0.1. Tutti i veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate, e delle categorie N3, O3, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate e O4, devono essere muniti di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le seguenti prescrizioni.
0.2. Le prescrizioni di cui al precedente punto 1 relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4 dell’allegato I non sono obbligatorie per i veicoli telaio-cabina, i veicoli non carrozzati, i veicoli «fuori strada» definiti nella direttiva 70/156/CEE nè, infine, i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l’impiego previsto. Tuttavia, se tali dispositivi sono montati sui suddetti veicoli, essi debbono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
0.2.1. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, rientrano tra i veicoli per quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l’impiego previsto i seguenti:
– rimorchi e semirimorchi eccezionali/modulari;
– rimorchi e semirimorchi ribassati e/o a “collo di cigno”;
– rimorchi e semirimorchi dotati di piano di carico più basso rispetto al piano tangente alla parte superiore dei pneumatici e per i quali il carico stesso potrebbe interferire con i sistemi antispruzzo;
– veicoli equipaggiati con assali di tipo a pendolo oscillanti e sterzanti;
– veicoli classificati “mezzi d’opera” ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
– veicoli allestiti con cassone ribaltabile per uso misto “strada-cantiere”.».
2. All’allegato III del decreto 2 dicembre 1994 è aggiunto un nuovo punto 10.
«10. Deroghe.
10.1. Le seguenti prescrizioni sono applicabili ai soli fini del rilascio dell’omologazione nazionale dei veicoli per quanto riguarda l’installazione dei sistemi antispruzzi.
10.1.1. Nel caso di assi multipli, il sistema antispruzzi di un asse che non è quello più arretrato del gruppo può non ricoprire l’intera larghezza del battistrada del pneumatico quando c’è la possibilità d’interferenza tra il sistema antispruzzi e la struttura dell’asse o della sua sospensione o del carrello.
10.1.2. L’altezza massima dell’orlo inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo, fissata a 200 mm dal paragrafo 7.3.3 del presente allegato, può essere elevata fino a 300 mm se il costruttore lo giudica tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione (idem per il paragrafo 9.3.2.1). Ciò, per tenere conto che la corsa di alcune sospensioni conduce in pratica al puro e semplice strappo dei paraspruzzi al di qua di questa altezza, e quindi ad una perdita totale di efficienza.
10.1.3. Il punto 7.1.3 del presente allegato precisa che “se i parafanghi sono costituiti da più elementi, questi, quando sono montati non devono presentare alcuna apertura che consenta l’eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in movimento”. Tuttavia, è comunque ammesso un collegamento non continuo tra le parti costituenti i parafanghi come ad esempio saldatura a tratti, chiodatura, avvitatura. Inoltre, se questi elementi appartengono ad alcune parti del veicolo aventi un movimento relativo, può essere accettato un gioco tra queste parti purchè la sua superficie cumulata, misurata nel punto in cui questi elementi sono più vicini, sia inferiore a 2,5 dm2 per ruota.
10.1.4. Le prescrizioni dei paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 del presente allegato possono non essere rispettate puntualmente, in particolar modo quando il bordo esterno è costituito da diversi elementi aventi un movimento relativo.
10.1.5. La larghezza della parte del paraspruzzi posta al di sotto del parafango deve soddisfare la condizione stabilita al punto 7.3.1 con una tolleranza di 10 mm. Questa misura mira a evitare i dislivelli in modo da facilitare l’adattamento dell’altezza della bavetta ad ogni configurazione di pneumatici e sospensioni, e quindi assicurare in tutti i casi una migliore efficienza dei paraspruzzi in altezza, conservando comunque la stessa efficacia nell’assorbimento laterale dell’acqua spruzzata.
10.1.6. Le motrici (trattori per semirimorchio) a telaio ribassato a carico (definito al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), quelle cioè che possono presentare un’altezza del perno di aggancio rispetto al suolo inferiore o uguale a 1100 mm, possono essere concepite in modo da derogare dalle prescrizioni dei punti 7.1.3 e 7.2.4 e del primo capoverso del punto 7.1.1 dell’allegato III. In questo modo i parafanghi e i bordi esterni potranno non ricoprire la zona situata immediatamente sopra i pneumatici degli assi posteriori, quando queste motrici sono agganciate a un semirimorchio, al fine di evitare la distruzione del sistema antispruzzi.
Tuttavia, i parafanghi e i bordi esterni di questi veicoli dovranno essere conformi alle prescrizioni dei punti di cui sopra, nei settori situati oltre 50° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.
Peraltro, i suddetti veicoli devono essere concepiti in modo da rispondere a tali prescrizioni nel momento in cui circolano senza semirimorchio.
Per poter rispondere alle disposizioni di cui sopra, i parafanghi e i bordi esterni potranno, per esempio, comportare una parte amovibile.
10.1.7. Nel punto 7.1.1c la larghezza totale “q” deve essere almeno uguale alla larghezza di contatto del pneumatico (battistrada).
10.1.8. Il punto 7.2.3 non si applica nel caso di assali sterzanti o autosterzanti.
10.1.9. La prescrizione di cui al punto 7.3.6 è ritenuta soddisfatta, se viene dimostrato che l’installazione del dispositivo è stata eseguita secondo le prescrizioni del costruttore del dispositivo stesso.
10.1.10. In deroga al punto 3.3 dell’allegato II, il marchio di omologazione CE dei dispositivi antispruzzo deve essere ben leggibile su almeno un esemplare di ogni tipo installato.».


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