Print Friendly, PDF & Email
27.06.2006 - tributi

RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI – CODICE TRIBUTO

RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI – CODICE TRIBUTO RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI – CODICE TRIBUTO
(Risoluzione n.75/E del 25/5/06)

Con la Risoluzione n.75/E del 25 maggio 2006, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice: “8056” denominato: “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola – articolo 11-quaterdecies, comma 4 del decreto legge 30/09/2005 n. 203”.
Nella compilazione dell’F24, il codice tributo deve essere esposto nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno di possesso del bene per il quale si opera la rivalutazione.
Si ricorda che, per poter effettuare la rivalutazione, vengono richiesti al contribuente i seguenti adempimenti:
(a) far redigere la perizia giurata di stima da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili e (per effetto della legge 311/2004) i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2006 e comunque prima della vendita dell’area;
(b) versare, tramite modello F24, entro il 30 giugno 2006 un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% del valore dell’area risultante dalla perizia. Il pagamento dell’imposta può essere anche successivo alla vendita del terreno, purchè effettuato entro il citato termine del 30 giugno. È ammesso anche il versamento rateale dell’imposta sostitutiva che potrà, pertanto, essere effettuato con gli interessi del 3%, secondo le seguenti scadenze:
– 30 giugno 2006;
– 30 giugno 2007 con gli interessi annuali al 3%;
– 30 giugno 2008 con gli interessi annuali al 3%.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.35/E del 4 agosto 2004, la rideterminazione del valore si considera perfezionata a tutti gli effetti con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero con il pagamento della prima rata.
Nel caso in cui il contribuente interessato abbia provveduto al versamento dell’imposta sostitutiva in data anteriore al 25 maggio 2006, utilizzando il codice relativo alla precedente rivalutazione (codice tributo “8054” denominato: “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola – articolo 6 bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355” ), la fattispecie non è sanzionabile e la rivalutazione risulta certamente efficace.
In linea con le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente può presentare istanza di rettifica (cfr. Circolare n.5/E del 21 gennaio 2002) del modello F24 erroneamente compilato, ad uno qualsiasi degli uffici locali, senza la necessità di ulteriori adempimenti, e senza l’irrogazione di alcuna sanzione, ai sensi dell’art.10 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941