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18.05.2006 - ambiente

SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – PUBBLICAZIONE DEI DECRETI APPLICATIVI

SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – PUBBLICAZIONE DEI DECRETI APPLICATIVI SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – PUBBLICAZIONE DEI DECRETI APPLICATIVI
A distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo codice ambientale (decreto legislativo 152/06) sono stati pubblicati due importanti decreti del Ministro dell’ambiente per la gestione e il riutilizzo delle rocce e terre da scavo.
Si tratta del:
– decreto previsto dall’art. 186, comma 3, con il quale vengono individuati i limiti massimi di concentrazione di inquinanti, nonchè le modalità di campionamento e analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione.
– decreto previsto dall’art. 266, comma 7, con il quale vengono individuate le procedure per la gestione delle terre e rocce derivanti da cantieri il cui movimento rientra entro i 6.000 mc.
Entrambi i provvedimenti recano la data del 2 maggio; sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 10 e del 16 maggio.
Entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e pertanto il 25 e il 31 maggio 2006.
Si ritiene di poter dare una valutazione complessivamente positiva nei confronti dei provvedimenti ed in particolare per quello relativo alla gestione dei materiali derivanti dai cantieri edili con movimenti sino a 6.000 mc.
Viene infatti delineato un percorso gestionale semplificato, sia dal punto di vista degli adempimenti a carico delle imprese, sia per la tempistica abbastanza contenuta, senza necessità di presa d’atto o parere da parte di soggetti pubblici.
Inoltre, viene precisato che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo all’interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Il decreto relativo ai limiti di accettabilità ed alle modalità di campionamento e analisi dei materiali contiene invece alcune importanti estensioni circa la possibilità di riutilizzare, a determinate condizioni, le terre e rocce con determinate concentrazioni di inquinanti.


TERRE E ROCCE DA SCAVO
(Decreto 2/5/2006 – Gazzetta Ufficiale 10/5/06, n. 107)

L’art. 186, comma 3, del D.lgs 152/06 rinviava ad un successivo decreto l’individuazione dei limiti massimi accettabili nonchè le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo (es. per reinterri, riempimenti, rilevati, macinati).
Con il Decreto del Ministero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10/5/06 n.107, sono stati individuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato il significato dell’espressione “trasformazioni preliminari” riportato dall’art.186, comma1, del D.lgs. 152/06.
Il Decreto ministeriale precisa che l’assenza di trasformazioni preliminari consente di non considerare come rifiuto il materiale scavato.
Il decreto indica che per “trasformazioni preliminari” si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce.
Pertanto, se l’attività di vagliatura di terre e rocce è finalizzata ad ottenere due ammassi con percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell’unico ammasso originario, la stessa costituisce una trasformazione preliminare e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto.
Non costituisce, invece, trasformazione preliminare:

□ l’attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell’ammasso originario;
□ l’attività di macinazione delle terre e rocce;
□ l’essiccazione mediante spandimento delle terre e rocce entrate in contatto con l’acqua;
□ la stabilizzazione mediante trattamento a calce necessaria per il riutilizzo delle terre e rocce.

Condizioni per il riutilizzo
Per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in siti ad uso commerciale ed industriale la composizione media dell’intera massa campionata non dovrà presentare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla Tabella 1, colonna B, dell’Allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152/06 (bonifiche).
Qualora le terre e rocce da scavo siano destinate a reinterri o riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e la composizione media dell’intera massa campionata presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla Tabella 1, colonna A, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra potrà essere consentita a condizione che venga effettuata un’analisi di rischio sito-specifica (allegato 1 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152/06) e a condizione che gli esiti di tale analisi dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito al quale esse siano destinate.
Copia del documento di analisi di rischio sito-specifica deve essere allegata alla richiesta di riutilizzo presentata all’ARPA.

Analisi e campionamento
Al fine del riutilizzo del materiale, il campionamento e l’analisi delle terre e rocce sono effettuate almeno in occasione della prima produzione e, successivamente, ogni volta che si verifichino variazioni del processo produttivo della natura delle terre e rocce.
Il campionamento, a cura ed onere del soggetto che esegue i lavori o del committente, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale secondo la norma UNI 10802.

Aree agricole
Sino all’emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e i riempimenti, nelle aree agricole si dovrà fare riferimento ai limiti previsti dalla Tabella 1 colonna B dell’Allegato 5.

CANTIERI CON MOVIMENTI SINO A 6.000 MC
(Decreto 2/5/06 – Gazzetta Ufficiale 16/5/06 n. 112)

Il decreto del Ministro dell’ambiente 2/5/06 dà attuazione all’art. 266, ultimo comma, del D.lgs. 152/06 che prevede un regime semplificato per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

Ambito di applicazione
Il decreto si applica alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati.

Condizioni
Le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti a condizione che il titolare del cantiere da cui derivano invii all’ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.lgs n. 445/00) che attesti che nelle attività di escavazione non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risulti:

□ il cantiere di produzione;
□ che la produzione non supera i 6000 mc.;
□ il sito di destinazione dei materiali con l’indicazione della quantità ad esso destinata.

La dichiarazione (si veda il facsimile allegato) dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima dell’inizio dei lavori di escavazione.

Deposito
Nel caso non sia possibile l’immediato riutilizzo del materiale da scavo, nella comunicazione da inviare all’ARPA dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione.
In questo caso, almeno 7 giorni prima del riutilizzo del materiale, la comunicazione andrà integrata con l’indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo.
Qualora l’impiego del materiale dovesse essere procrastinato per oltre 12 mesi, l’impresa titolare del cantiere dovrà darne notizia alla Provincia nel cui territorio è situato il deposito, la quale potrà disporre lo sgombero con motivata disposizione.

Conservazione della comunicazione
La copia della comunicazione all’ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale dell’impresa titolare del cantiere.

Riutilizzo all’interno del cantiere
Il riutilizzo del materiale all’interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna comunicazione.



ALLEGATO
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, ARTICOLO 266, COMMA 7
Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. nato …………………………………………. il ……………………………………………… domiciliato per la carica a ……………………………………………… in ………………………………………….. nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di………………………………………………………………………………………….

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false atte stazioni sarà punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato

ATTESTA

che le terre e rocce da scavo provengono dal cantiere localizzato in ………………………………………………. di cui al titolo abilitativo / al contratto di appalto (altro……………………………….), la cui produzione globale dei predetti materiali non supera i 6000 mc
□ che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del D. Lgs. 152/2006
□ che per l’escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti
□ che le terre e rocce oggetto della comunicazione sono destinate ad essere riutilizzate per la/le seguente/i opera/e (barrare la dizione di interesse)
§ reinterri
§ riempimenti
§ rilevati
§ macinati
§ riempimento di cave coltivate
§ ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale autorizzata da…………………………………………………………………………………………………………

Siti di destinazione: …………………………………… …………………………………… …………………
(se il sito di destinazione non è ancora determinato, indicare il luogo di deposito; la dichiarazione andrà poi integrata con i dati effettivi almeno sette giorni prima dell’impiego)

– che la/e suddetta/e opera/e è/sono autorizzata/e …………………………………………………..
(indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio, ovvero, in caso di opera pubblica, il nominativo della stazione appaltante; in caso di opera per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo indicare “opera non soggetta ad autorizzazione”)

luogo……………………………………… data ……………………………………

firma ……………………………………


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