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22.03.2006 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 195/2003 – ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 195/2003 – ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è pubblicato l’accordo, approvato dalla  Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 26 gennaio scorso, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione a cui devono partecipare gli addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (cfr. Not. n. 1/2004).
Premesso che l’accordo di cui trattasi non riguarda i datori di lavoro delle imprese fino a 30 dipendenti che si siano avvalsi (o si vogliano avvalere) della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (per tali soggetti è sufficiente la frequenza ai corsi di 16 ore di cui al D.M. 16 gennaio 1997) e ricordato che tra i soggetti che possono organizzare i corsi (anche senza dover procedere ad accreditamento regionale) sono comprese le associazioni dei datori di lavoro e gli organismi paritetici (CPT e Enti Scuola), di seguito si illustrano i punti di principale interesse dell’accordo in parola.

Termine per l’attivazione dei percorsi formativi
L’accordo stabilisce che il termine per l’attivazione dei percorsi formativi è di un anno a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto dallo scorso 14 febbraio decorre il richiamato termine che, dunque, scadrà il prossimo 14 febbraio 2007.
Nella pratica, fino al termine di cui sopra rimane in vigore il regime transitorio vigente che consente lo svolgimento delle funzioni di responsabili del servizio di prevenzione e protezione e di addetti del servizio di prevenzione e protezione a coloro che abbiano frequentato il corso delle 16 ore (anche senza titolo di studio, se svolgevano già le funzioni di responsabili del servizio di prevenzione e protezione e di addetti del servizio di prevenzione e protezione prima del 14 febbraio 2003), scaduto il termine di un anno i soggetti interessati dovranno, quanto meno, aver iniziato a frequentare i corsi previsti dall’accordo (su tale interpretazione dell’accordo si formula riserva di ulteriore conferma).

Indirizzi e requisiti dei corsi
Riguardo all’organizzazione dei corsi e alla metodologia di insegnamento si rimanda al testo dell’accordo che non richiede particolari commenti ed è a disposizione presso gli uffici del Collegio.
Riguardo all’articolazione del percorso formativo si segnala che esso si articola in tre moduli:
– Modulo A, corso di base, della durata di 28 ore, comune per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione e per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e valido per tutti i settori lavorativi;
– Modulo B, di specializzazione;  nel settore delle costruzioni la durata è di 60 ore, è comune ad addetti del servizio di prevenzione e protezione e responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed è valido per il solo settore in cui opera il soggetto interessato;
– Modulo C, riservato ai soli responsabili del servizio di prevenzione e protezione, durata 24 ore, valido per tutti i settori lavorativi 
Gli argomenti da svolgere nell’ambito di ciascun modulo e il numero (orientativo) di ore da dedicare a ciascuno di essi sono contenuti negli allegati A1, A2 e A3 dell’accordo.

Valutazione degli apprendimenti, attestati e crediti formativi
Le modalità per la valutazione dell’apprendimento sono fissate al punto 2.4 dell’accordo; si sottolinea che non sono previsti commissioni d’esame con componenti esterni rispetto all’organizzatore del corso.
Gli attestati di frequenza vanno rilasciati alla fine di ciascun modulo e costituiscono credito formativo permanente salvo per quanto concerne l’attestato relativo al modulo B che ha validità quinquennale in quanto, dopo 5 anni, scatta l’obbligo dell’aggiornamento.

Certificazioni
Per ciò che concerne i corsi organizzati dai soggetti individuati dall’art. 8 bis del D. Lgs n. 626/94 (tra tali soggetti sono ricompresi gli Organismi paritetici) le certificazioni sono rilasciate direttamente dai soggetti organizzatori, senza intervento delle Regioni competenti per territorio.

Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi
Riguarda coloro che svolgono già la funzione di addetti del servizio di prevenzione e protezione o responsabili del servizio di prevenzione e protezione; i criteri di esenzione dai vari moduli sono riassunti nelle tabelle A4 e A5 allegate all’accordo e non richiedono particolari commenti salvo a segnalare il fatto che l’esenzione dal modulo B non si applica, a coloro che sono già in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi per coordinatori previsti dal D. Lgs n. 494/96.

Sperimentazione
Per venire incontro, in modo assai deludente peraltro, alle richieste provenienti dagli imprenditori e supportate anche dal Ministero del Lavoro, l’accordo riporta la seguente frase “si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regionì’.
In tale ambito sarà riproposta da parte dell’ANCE l’esenzione dalla frequenza dal modulo B per i coordinatori di cui al D. Lgs n. 494/96. Non si prevede peraltro che quanto appena detto possa essere operante in tempi brevi o medio – brevi.

Corsi di aggiornamento
Per il settore delle costruzioni la durata complessiva dei corsi quinquennali di aggiornamento è fissata in 60 ore per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e in 28 ore per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione.
È prevista la formazione a distanza e non sono esplicitamente previste limitazioni del numero di partecipanti, registri di presenze, verifiche di apprendimento, etc..

Altri soggetti formatori
Il capitolo 4 dell’accordo non riguarda le Associazioni datoriali e gli Organismi paritetici di categoria in quanto tali soggetti sono già abilitati alla tenuta dei corsi in virtù della legge.

Si segnala infine che il Ministero del Lavoro ha preannunciato una propria circolare  che dovrebbe fornire chiarificazioni ulteriori in materia. Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il Ministero diramerà tale circolare.


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