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28.02.2006 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS N. 626/1994 – MEDICO COMPETENTE – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO – D
SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS N. 626/1994 – MEDICO COMPETENTE – NOTA DEL  MINISTERO DEL LAVORO

Il medico competente, che nelle aziende si occupa delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, non può essere un collaboratore di una struttura che presta servizi di tipo sanitario, e tra questi anche la medicina del lavoro.
È quanto precisato dal Ministero del lavoro con la nota n. 3148 del 22 dicembre 2005, in risposta a un interpello presentato dall’Ascom di Forlì.
Il quesito prospettato dall’Associazione commercianti riguarda l’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 626/94, secondo cui il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:
– dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con l’azienda;
– libero professionista;
– dipendente del datore di lavoro.
Nonostante questo quadro, per la predetta Associazione nulla osterebbe alla possibilità di un rapporto di collaborazione tra una struttura privata e un medico del lavoro esterno. In questo modo la struttura sanitaria offrirebbe alle aziende anche servizi di medicina del lavoro e il medico competente collaboratore svolgerebbe la funzione che gli è propria per conto della compagine sanitaria presso le imprese, utilizzando i laboratori e tutti gli altri supporti della  struttura privata.
Questa impostazione, però, viene respinta dal Ministero in base alla lettera del citato decreto legislativo n. 626/94 e alla luce dei compiti e delle responsabilità del medico competente.
La collaborazione tra medico competente e struttura privata – secondo il Ministero del lavoro – non pare trovare alcuna giustificazione nella lettera della legge che disciplina dettagliatamente il profilo funzionale del medico  stesso senza prevedere in alcun modo la possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura autonoma tra il medico stesso e la struttura incaricata.
Anzi, la norma prevede che il medico competente – quando opera in una struttura esterna convenzionata  con l’azienda presso cui segue la sicurezza del lavoro – deve essere dipendente e tale scelta è diretta a soddisfare la ratio di certezza nell’imputazione delle  responsabilità.
Per il Ministero, inoltre, non pare possibile un’interpretazione estensiva della norma stessa la quale, come tutte le norme in materia di sicurezza, va interpretata attenendosi al principio di tassatività.
In termini generali, il controllo sanitario affidato al medico competente rappresenta uno dei momenti essenziali della  sicurezza del lavoro. Al medico viene demandato un insieme di delicate attribuzioni, con ampie potestà decisionali, alcune delle quali sanzionate penalmente.


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