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27.11.2006 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – ESPOSIZIONE A RUMORE – D.LGS. 195/2006

SICUREZZA SUL LAVORO – ESPOSIZIONE A RUMORE – D SICUREZZA SUL LAVORO – ESPOSIZIONE A RUMORE – D.LGS. 195/2006

Di seguito si pubblica la nota dell’ANCE ad illustrazione della nuova disciplina in materia di tutela dei lavoratori all’esposizione a rumore, contenuta nel D.Lgs. n. 195/2006.

Nota ANCE
È stato pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2006 il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Il decreto che, per il settore delle costruzioni, entrerà in vigore il 14/12/2006, abroga le disposizioni contenute nel capo IV del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 relative all’esposizione al rumore.
Il provvedimento integra il D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 prevedendo l’inserimento del titolo V – bis “PROTEZIONE DA AGENTI FISICI”.
Il nuovo decreto definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione.
I valori limite di esposizione sono quei valori che non devono mai essere superati e cioè:
– LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak= 140 dB(C)

I valori inferiori e superiori d’azione sono quelli a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti.
– Valori superiori di azione:
LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak  = 137 dB(C)

– Valori inferiori di azione:
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)

dove LEX,8h è il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e ppeak è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato in frequenza <>.

Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi prendendo in considerazione una serie di fattori tra cui:
– il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
– i valori limite di esposizione e i valori di azione;
– la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Se a seguito della valutazione il datore di lavoro può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, (LEX,8h = 80 dB(A) o ppeak = 135 dB(C) ), dovrà misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.
La valutazione e la misurazione vanno ripetute almeno ogni 4 anni e in ogni caso il datore di lavoro aggiorna le valutazioni in occasioni di mutamenti significativi.
Se, a seguito della valutazione di rischi, risulta che vengono superati i valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) o ppeak = 137 dB(C) il datore di lavoro dovrà elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre  l’esposizione al rumore.
I luoghi di lavoro dove i valori superiori di azione possono essere superati vanno indicati da appositi segnali; l’accesso a tali aree, che devono essere delimitate, è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal livello di esposizione.
È importante segnalare che l’art. 49 septies, comma 2, prevede che il datore di lavoro tenga conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuali (DPI) dell’udito indossati dal lavoratore ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Ad esempio se il livello di esposizione del lavoratore è pari a 92 dB(A) e il dispositivo di protezione individuale garantisce una attenuazione di 15 dB(A), il livello di esposizione, ai fini della sola valutazione del valore limite di esposizione risulta pari a 92-15=77 dB(A).
Resta inteso, comunque, che nell’esempio sopra riportato sia il valore superiore di azione che, ovviamente, quello inferiore risultano superati in quanto nella valutazione degli stessi non si deve tener conto dell’attenuazione prodotta dai DPI.
Il datore di lavoro dovrà evitare che i valori limite di esposizione vengano superati adottando le misure indicate nel decreto.
Se, nonostante ciò, si individuano esposizioni superiori ai suddetti valori, il datore di lavoro adotterà misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individuerà le cause dell’esposizione eccessiva, modificherà le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Questa rappresenta una importante novità rispetto al D.Lgs. 277/91 che prevedeva, nel caso di superamento dei valori limite di esposizione (90 dbA o 140 dB) la comunicazione, da parte del datore di lavoro, all’organo di vigilanza, delle misure tecniche ed organizzative applicate per riportare le esposizioni al di sotto di tali valori limite.
Gli obblighi di informazione e formazione scattano al raggiungimento o al superamento dei valori inferiori di azione.
Il datore di lavoro è obbligato a sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
Si fa notare come, a differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 277/91, non c’è l’obbligo di effettuare visite mediche periodiche con frequenza annuale o biennale; la periodicità della stessa verrà stabilita dal medico competente.
È possibile, come nel D.Lgs. 277/91, ricorrere alla deroga in casi particolari.
L’apparato sanzionatorio è notevolmente ridimensionato rispetto a quanto previsto nel D.Lgs. 277/91. Infatti la mancata valutazione del rischio e la mancata redazione del realtivo documento, comporta, per il datore di lavoro e per i dirigenti, l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3 a 8 milioni, mentre l’art. 50 del D.Lgs. 277/91, prevedeva l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 10 a 50 milioni.
Si segnala che, essendo stato abrogato l’intero capo IV del D.Lgs. 277/91, viene abolito anche l’obbligo di iscrizione dei lavoratori nel “Registro delle esposizioni”.
Infine si sottolinea che l’art. 16 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (Modalità di attuazione della valutazione del rumore), in cui si dice che nel settore delle costruzioni l’esposizione del lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni (vedi ad es. il “Manuale per la valutazione del rischio rumore” del CPT di Torino), conserva tutta la sua validità. 


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