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19.12.2006 - ambiente

TERRE E ROCCE – SONO RIFIUTI SE MISCHIATI AD ALTRI MATERIALI

TERRE E ROCCE – SONO RIFIUTI SE MISCHIATI AD ALTRI MATERIALI TERRE E ROCCE – SONO RIFIUTI SE MISCHIATI AD ALTRI MATERIALI
 
Con la sentenza n. 22063 del 23 giugno 2006 la Corte di Cassazione, confermando un orientamento già consolidato, ha ribadito che i residui di demolizioni edili quali tegole, laterizi rotti, pezzi di cemento e coppi anche se mischiati a terre e rocce da scavo costituiscono in ogni caso rifiuti.
La categoria delle terre e rocce da scavo, anche alla luce del nuovo art. 186 del D. Lgs. 152/2006, gode, com’è noto, di una disciplina di favore in quanto si tratta di materiali che, non essendo considerati rifiuti, a determinate condizioni sono esonerati dal relativo regime di trattamento.
Tuttavia, come ha correttamente evidenziato la Corte, se le terre e rocce vengono inquinate con materiale derivante da demolizioni edilizie diventano anch’esse rifiuti.
Infatti, le terre e rocce da scavo possono essere contaminate, entro determinati limiti, ma solo ed esclusivamente con materiale derivante da attività di escavazione, perforazione e costruzione.
Altre tipologie di commistione non sono ammissibili e comportano il venir meno del regime speciale e l’appartenenza alla categoria dei non rifiuti.


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