Print Friendly, PDF & Email
22.03.2006 - trasporti

TRASPORTI – PERIODI DI GUIDA/RIPOSO DEI CONDUCENTI E TACHIGRAFO DIGITALE

TRASPORTI – PERIODI DI GUIDA/RIPOSO DEI CONDUCENTI E TACHIGRAFO DIGITALE TRASPORTI – PERIODI DI GUIDA/RIPOSO DEI CONDUCENTI E TACHIGRAFO DIGITALE

Il Consiglio UE ha adottato, mediante procedura scritta:
– un regolamento che stabilisce regole comuni sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo dei conducenti professionisti e che impone l’uso di un tachigrafo digitale nei veicoli adibiti al trasporto su strada al fine di misurare tali periodi e che abroga il regolamento n. 3820/85;
– una direttiva che aggiorna e abroga la direttiva n. 88/599/CEE sui controlli relativi all’attuazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Conducenti professionisti: periodi di guida e interruzioni
Il regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei conducenti professionisti e la sicurezza stradale in generale, sulla base dei tempi limite di guida per un giorno (fissati in 9 ore) e per due settimane (non superiori a 90 ore), introducendo un tempo di guida massimo settimanale di 56 ore. Sono previsti periodi di riposo giornalieri e settimanali (con obbligo per il conducente di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore per un periodo di due settimane consecutive); un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore.
Tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione dopo il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento in G.U.U.E. (prevista  per maggio 2006) devono essere inoltre muniti del tachigrafo digitale, l’utilizzo del quale – per i nuovi veicoli – sarà pertanto obbligatorio dall’inizio di maggio 2006.

Controlli su strada e nei locali delle imprese
La direttiva mira ad aumentare la quantità e a migliorare la qualità dei controlli, nonché a   promuovere una migliore collaborazione fra le autorità nazionali incaricate di effettuare tali controlli. Inoltre, la direttiva obbliga gli Stati membri a raccogliere statistiche sui controlli e a presentarle ogni due anni alla Commissione. Vengono inoltre fissati gli elementi da contemplare nei controlli su strada, gli elementi da controllare nei locali delle imprese, la strumentazione standard da fornire alle unità di controllo e un elenco – non esaustivo – delle infrazioni.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941