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27.07.2006 - lavoro

TUTELA DELLA MATERNITÀ – D.LGS. 151/2001 – ASTENSIONE ANTICIPATA – NECESSITÀ DEL PROVVEDIMENTO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

TUTELA DELLA MATERNITA’ – D TUTELA DELLA MATERNITA’ – D.LGS. 151/2001 – ASTENSIONE ANTICIPATA – NECESSITA’ DEL PROVVEDIMENTO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 97 del 1° giugno 2006 in risposta ad un interpello ha chiarito che l’astensione anticipata delle lavoratrici in stato di gravidanza per i motivi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001, lett. b) e c) (rispettivamente quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni), decorre a partire dalla data del provvedimento dell’ispettorato del lavoro, da adottarsi nei sette giorni successivi alla ricezione dell’istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, contenente la relativa documentazione.
Il Ministero ha così definito che l’emanazione del provvedimento ministeriale è condizione essenziale per l’astensione dal lavoro della lavoratrice, che decorrerà dalla data del provvedimento stesso.
Qualora, però, il datore di lavoro produca una dichiarazione dalla quale possa evincersi, in maniera inequivocabile, l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni all’interno della struttura, l’ispettorato del lavoro potrà disporre l’astensione della lavoratrice immediatamente, non essendo di competenza del datore di lavoro disporre autonomamente l’interdizione dal lavoro della lavoratrice.


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