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02.03.2007 - lavoro

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
La Legge Finanziaria 2007 ha modificato la previgente disciplina in materia di addizionali comunali.
Si sottolinea che per il corrente anno 2007 trova ancora applicazione la vecchia disciplina per quanto attiene il pagamento del saldo dell’addizione relativa all’anno 2006. Pertanto, nel corso dell’anno 2007, gli interessati dovranno procedere, come negli anni passati, al calcolo e al pagamento dell’addizionale dell’anno 2006 cui si aggiunge, come si dirà, anche il pagamento dell’acconto riferito all’anno 2007.
Di seguito di fornisce una prima illustrazione delle novità introdotte.

1) Variazione delle aliquote
La Finanziaria 2007 ha concesso, nuovamente, la possibilità per i Comuni di deliberare variazioni all’aliquota dell’addizionale all’Irpef.
Pertanto i Comuni possono disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale con deliberazione da pubblicare nel sito Internet www.finanze.it area tematica “fiscalità locale” cui si rinvia.

2) Individuazione del Comune – Residenza del contribuente
L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica da almeno 60 giorni) alla data del 1 gennaio dell’anno al quale l’addizionale stessa si riferisce.
Si ricorda che, in precedenza, la data di riferimento era invece il 31 dicembre e così continua ad essere per l’addizionale regionale che non ha subito modificazioni nel suo meccanismo applicativo.

3) Base imponibile
L’addizionale comunale si applica al reddito imponibile Irpef ordinaria. Quindi, come in passato, non vanno computati i redditi soggetti a tassazione separata, come ad esempio il trattamento di fine rapporto.
Come si dirà in seguito, il reddito da assumerne ai fini della determinazione dell’addizionale è, per l’acconto, quello dell’anno precedente all’anno cui si riferisce l’addizionale medesima (ad esempio, per l’acconto dell’addizionale 2007, si assume il reddito imponibile Irpef dell’anno 2006), mentre per il saldo il reddito è quello dell’anno di riferimento dell’addizionale stessa (ad esempio, per il saldo dell’addizionale 2007, si assume il reddito imponibile Irpef dell’anno 2007).

4) Modalità di versamento
A decorrere dall’addizionale per l’anno 2007 il versamento va effettuato in acconto ed a saldo.
Acconto
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota prevista, come sopra visto, al reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota da utilizzarsi ai fini della determinazione dell’acconto è quella deliberata per l’anno di riferimento, qualora pubblicata con le modalità come in precedenza riferite, entro il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero quella vigente nell’anno precedente se pubblicata successivamente.
Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente ed i redditi ad essi assimilati, l’acconto è determinato dal sostituto d’imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Saldo
Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello nel quale il conguaglio è effettuato e, comunque, non oltre il mese di novembre (con versamento il 16 dicembre).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

5) Codici di versamento
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 6 febbraio 2007, ha comunicato i codici tributi per i versamenti dell’acconto e del saldo.

Codici acconto
3860 “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto di imposta. Acconto”
3862 “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto di imposta – modello 730. Acconto”
Codici saldo
3816   “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto di imposta. Saldo”
3818   “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto di imposta – modello 730. Saldo”
Per la compilazione del modello F24 nella richiamata risoluzione l’agenzia precisa che:
– i codici tributo sopra riportati vanno esposti nella sezione “Ici e altri tributi locali”
– nella colonna “codice ente/codice comune” va indicato per i comuni della provincia di Brescia il codice 99
– nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di imposta cui si riferisce il versamento riportato con quattro cifre (ad esempio per l’acconto dell’addizionale 2007 va indicato “2007”).
I codici relativi all’acconto possono riportare solo somme a debito versate; i codici relativi al saldo invece possono riportare anche somme a credito compensate.

6) CUD 2007
L’importo da trattenere e quello trattenuto sono da indicare nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (nel CUD 2007, casella 7-bis)


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