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29.05.2007 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – ISTRUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DOVUTO PER PRESENTARE L’OFFERTA

APPALTI PUBBLICI – ISTRUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DOVUTO PER PRESENTARE L’OFFERTA

Si ritiene utile ritornare sull’argomento relativo al contributo che ogni impresa deve versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ogni volta che partecipa ad una gara d’appalto. L’occasione è fornita da una prima sentenza su tale argomento del Tribunale Regionale del Lazio. La sentenza del Tar Lazio n. 2454 del 21 marzo 2007 affronta, infatti, per la prima volta in sede giudiziaria il tema del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza per la partecipazione alle gare. Detta sentenza afferma che l’impresa che intenda partecipare ad una pubblica gara deve esibire la ricevuta attestante l`avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità, in sede di presentazione dell’offerta, a pena della sua esclusione dalla procedura di gara. Pertanto, la data del versamento riportata sulla ricevuta non può essere successiva alla data di presentazione dell’offerta.
La legge n. 266/2005, articolo 1, comma 67, prevede, infatti, l’obbligo di detto versamento quale condizione di ammissibilità dell’offerta e l’Autorità, nelle proprie deliberazioni del 26 gennaio 2006 e del 10 gennaio 2007, in conformità a detta previsione, ha precisato che “la verifica della sussistenza della predetta condizione di ammissibilità deve venire operata, come di prassi, attraverso la produzione tempestiva della ricevuta di versamento, a pena dell’esclusione dell’offerta”.
L’Autorità, inoltre, aggiornando ancora lo scorso 20 marzo le sue “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell`articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati”, precisa che “A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento………” .
La sentenza del Tar Lazio afferma anche che “la Commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura di selezione, è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento, esibite dai partecipanti, ed è tenuto a escludere quelli che ne sono sprovvisti”.
Si rammenta che il pagamento del contributo è dovuto a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo.
Le sole forme di pagamento ammesse sono direttamente on-line, previa registrazione, attraverso il “Sistema di riscossione” presente sul sito internet dell’Autorità di vigilanza oppure il versamento sul conto corrente postale a cui dovrà seguire la comunicazione on-line al servizio riscossione degli estremi del versamento effettuato mediante autocertificazione, sempre prima dell’espletamento della gara; al momento non è ammesso il versamento tramite bonifico bancario.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta. In caso di procedure ristrette, tale dimostrazione deve avvenire nella fase di gara, a seguito dell’invito, con la esibizione della ricevuta dell`avvenuto versamento, unitamente ai documenti relativi all’offerta.
È possibile dimostrare l’avvenuto pagamento tramite bollettino postale con l’autocertificazione, seguendo la procedura indicata su internet presso il servizio riscossione, e con la esibizione di copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento, ferma restando la facoltà, da parte della Commissione di gara, di prendere visione dell’originale del bollettino stesso. A tal proposito l’Autorità ritiene opportuno che le Stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al versamento, pena l’esclusione dalla gara, chiariscano con quali modalità le imprese devono dimostrare di avervi provveduto.
Gli importi da pagare sono in funzione dell’entità dell’importo posto a base di gara e più precisamente:
– fino a 150.000 euro: non è dovuto alcun contributo
– da 150.000 euro fino ad un importo inferiore a 500.000 euro: 30,00 euro
– da 500.000 euro fino ad un importo inferiore a 1.000.000 euro: 50,00 euro
– da 1.000.000 fino ad un importo inferiore a  5.000.000 euro: 80,00 euro
– oltre 5.000.000 euro: 100,00 euro         
Nell’intento di fornire alle imprese ulteriori informazioni ed utili consigli, si coglie l’occasione per riportare alcune delle predette “istruzioni” impartite dall`Autorità (e consultabili in forma integrale sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html) in risposta a quesiti a lei formulati in ordine al pagamento del contributo per la partecipazione alla gara e all’eventuale richiesta di rimborso del contributo stesso.
Si precisa peraltro che quanto qui ricordato, essendo frutto di una posizione assunta dal soggetto interessato al contributo, va poi adattato alle singole casistiche secondo i normali canoni ermeneutici ed interpretativi adottati dalla giurisprudenza.

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati.

Con deliberazione del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) l’Autorità ha determinato, per l’anno 2007, l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento. L’Autorità ha, altresì, approvato le seguenti istruzioni operative rivolte agli anzidetti soggetti in merito all’applicazione della deliberazione del 10 gennaio 2007 ed, in particolare, sulle modalità di funzionamento del sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG).

A. Note generali
Le disposizioni di cui alla deliberazione del 10 gennaio 2007 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D. Lgs. 163/2006, d’ora innanzi “Codice”, ed aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. La Stazione Appaltante è tenuta al versamento del contributo all’avvio della procedura e le imprese al momento della presentazione dell’offerta. Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di gara è inferiore a 150.000 euro; nel caso di appalti di lavori pubblici, l’importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza.
Al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG, le stazioni appaltanti debbono procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche per procedure di importo inferiore a 150.000 euro. Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro ed i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro. Sono esclusi dall’obbligo del versamento del contributo e della richiesta del codice identificativo le seguenti fattispecie:
– le gare per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui all’art. 25 del Codice;
– l’individuazione di partner privati nell’ambito di società miste;
– i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.
La deliberazione entra in vigore il 1° febbraio 2007 e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in poi.
Per le procedure relative ad esecuzione di lavori pubblici avviate entro il 31 gennaio 2007 si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006.
Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di pubblicazione sull’Albo Pretorio ove previsto dal Codice.

C. Contatti
È disponibile un servizio unificato di help desk per l’assistenza agli utenti del sistema SIMOG e per le fasi di pagamento.
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.080.909 ed ai seguenti indirizzi e-mail:

assistenza.riscossione@avlp.it per informazioni relative alle procedure di pagamento

assistenza.simog@avlp.it per informazioni relative all’acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

D. Risposte ai quesiti frequenti

D10. Su chi ricade l’obbligo di contribuzione in caso di ATI?
R10. Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI; l’offerta contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest’ultima.

D11. In quale misura avviene la contribuzione nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti?
R11. Nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo in ragione del numero dei lotti e del loro relativo importo; i partecipanti che concorrono per più lotti calcolano la contribuzione in ragione del singolo lotto per cui presentano l’offerta.

D12. Quale è la procedura per ottenere il rimborso dell’importo versato ma non dovuto?
R12. La richiesta motivata per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonché dalla stazione appaltante, all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D14. È possibile ammettere quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo da parte delle imprese l’autocertificazione e la copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento?
R14. È possibile ammettere tale forma di dimostrazione di pagamento, fermo restando la facoltà da parte della Commissione di gara di prendere visione dell’originale del versamento: è, comunque, opportuno che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle lettere di invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al versamento, pena l’esclusione dalla gara, chiariscano le modalità attraverso le quali le imprese debbano dimostrare di aver provveduto al pagamento del contributo.

D15. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara o di gara deserta e successiva nuova gara o successivo affidamento dei lavori?
R15. Il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico ovvero all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.

D16. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento del bando?
R16. Per la S.A., non è ammesso rimborso; il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per le Imprese può essere ammesso il rimborso; per esse il versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta: annullato il bando, viene meno il presupposto del versamento del contributo. Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D17. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara?
R17. Per la S.A. non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per le Imprese non è ammesso rimborso; il versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta.

D18. Che cosa avviene del contributo in caso di gara deserta?
R18. Per le S.A. non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Non si procede al rimborso all’Impresa che abbia partecipato alla gara e non sia risultata aggiudicataria.

D19. È ammesso rimborso per un pagamento superiore ?
R19. È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito)

D20. È ammesso rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte?
R20. È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito)

D21. È ammessa per le imprese l’integrazione nell’importo del versamento successivamente all’invio dell’offerta ?
R21. Non è ammessa integrazione; l’impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara, né ha diritto a rimborso.

D24. Che cosa avviene del contributo in caso di mancata partecipazione alla gara?
R24. Non si dà luogo al rimborso della contribuzione alle imprese che decidono di non partecipare alla gara.

D28. Abbiamo eseguito il versamento presso gli uffici postali, ma non abbiamo comunicato gli estremi al SIMOG, può la stazione appaltante escluderci dalla gara?
R28. Le stazioni appaltanti non possono per tale motivo escludere le imprese dalla gara.

D29. Abbiamo eseguito il versamento presso gli uffici postali, ma ci siamo accorti di aver riportato male il CIG, possiamo essere esclusi?
R29. Il codice CIG vale ad identificare univocamente la gara alla quale le imprese partecipano; pertanto, i partecipanti, ove non riportino correttamente il CIG sono esclusi dalla gara. Resta salva la facoltà già prevista di chiedere il rimborso del contributo erroneamente versato.

D32. Come deve comportarsi la stazione appaltante che ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull’avviso pubblico, lettera d’invito, ecc.?
R32. La stazione appaltante deve procedere a pubblicare un avviso di rettifica.

D33. Entro quale termine le stazioni appaltanti debbono eseguire il pagamento?
R33. Le stazioni appaltanti possono eseguire il pagamenti entro 30 giorni dalla data di avvio della procedure.


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