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24.09.2007 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – L’ENTE APPALTANTE NON HA IL COMPITO DI VALUTARE I MOTIVI DELL’IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA ATTESTATA DAL DURC

APPALTI PUBBLICI – L’ENTE APPALTANTE NON HA IL COMPITO DI VALUTARE I MOTIVI DELL’IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA ATTESTATA DAL DURC
(Consiglio di Stato, Sezione V del 1/8/2007 n. 4273)

L’amministrazione che, dopo l’aggiudicazione provvisoria, acquisisce una certificazione dalla quale risulta la mancanza della regolarità contributiva non può che prenderne atto ed adottare i conseguenti provvedimenti a carico dell’aggiudicatario provvisorio. Se l’interessato ha obiezioni da fare circa la certificazione in questione si deve rivolgere a chi la stessa aveva rilasciato ed ottenere le eventuali rettifiche.
Infatti la specifica normativa in materia di DURC ha superato la precedente generica disciplina con riguardo agli obblighi previdenziali. La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni ).
Al riguardo va evidenziato che il concetto di regolarità contributiva non può comunque coincidere con il requisito previsto dall’art.75, comma 1 lett. e) del D.P.R. n.554/1999 Quest’ultimo requisito fa invero riferimento solo a gravi infrazioni debitamente accertate risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici, sicchè vengono in considerazione solo infrazioni che hanno dato luogo a contenzioso e che siano state portate a conoscenza dell’Osservatorio.
E’ evidente che la regolarità contributiva, come è reso palese dalle stesse parole impiegate, è invece un concetto ben più ampio, che comporta l’assenza di qualsiasi inadempienza agli obblighi previdenziali, iniziando dal mancato tempestivo pagamento delle somme dovute a seguito di dichiarazioni e denunce da parte del medesimo soggetto interessato. Pertanto non si riferisce solo a quelle evenienze in cui, soprattutto a seguito di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali, possano sorgere contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alle altrettanto non frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione. Il legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali , anche, e forse soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si può anzi affermare che quest’ultime ipotesi siano anch’esse gravi (indipendentemente dall’importo del contributo dovuto ), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi. Anche l’art 38 codice contratti ha previsto al comma 3 che “ resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, e di cui all’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni. “.
Pertanto resta ferma la competenza degli enti previdenziali a certificare la regolarità contributiva, con conseguente esonero della stazione appaltante dall’ effettuare verifiche in proposito. Si pone in effetti solo il problema di raccordare l’esplicita previsione del codice dei contratti pubblici in tema di esclusione dalle gare e dalla contrattazione con le norme concernente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, raccordo che probabilmente può essere trovato nell’interpretazione della previsione del codice in conformità dei sopra evidenziati principi che debbono essere rispettati nel rilascio del menzionato documento.


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