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24.09.2007 - tributi

CESSIONI DI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE – PROVA CONTRARIA FORNITA DAL CONTRIBUENTE

CESSIONI DI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE – PROVA CONTRARIA FORNITA DAL CONTRIBUENTE
(Risoluzione 13/7/07, n. 170/E)

La determinazione del «valore normale» rappresenta una presunzione relativa che consente all’Amministrazione finanziaria – insieme ad altri elementi disponibili o acquisibili mediante un corretto utilizzo dei poteri di controllo – di considerare il corrispettivo indicato nell’atto come non corrispondente al prezzo effettivamente pagato; il contribuente può, comunque, sempre confutare tale presunzione fornendo prova contraria.
La concordata determinazione del valore normale implica una doverosa e diligente ricognizione dei fatti che tuttavia non rientra nella competenza esercitabile dall’Amministrazione in sede di interpello.
In questo senso l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da una società consortile che – terminata la realizzazione di un complesso immobiliare strutturato in forma modulare – deve porre in essere i contratti di trasferimento ai soci dei moduli immobiliari, mediante atto pubblico notarile, cedendo gli immobili a prezzi differenziati in relazione al periodo in cui i singoli soci consorziati si sono resi promissori acquirenti delle superfici immobiliari.
In particolare, la società ha chiesto di conoscere se – alla luce dei nuovi poteri di accertamento riconosciuti all’Amministrazione finanziaria – i singoli verbali del Consiglio di amministrazione, i contratti preliminari di compravendita, i mezzi di pagamento e i contratti di mutuo costituiscano strumenti idonei a limitare il potere di rettifica del valore venale dei beni da parte della stessa Amministrazione.
In relazione al potere di accertamento ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è stata ampliata la possibilità per gli uffici finanziari di rettificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte delle imprese, quando questi sono inferiori al «valore normale» di mercato del bene.
La determinazione del «valore normale» rappresenta peraltro una presunzione relativa che il contribuente può sempre confutare fornendo prova contraria.


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