Print Friendly, PDF & Email
27.01.2007 - ambiente

DISCARICHE DEI RIFIUTI – PROROGA AL 31 DICEMBRE 2007

DISCARICHE DEI RIFIUTI – PROROGA AL 31 DICEMBRE 2007 DISCARICHE DEI RIFIUTI –  PROROGA AL 31 DICEMBRE 2007

L’art. 1, comma 184, lettera c) della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento Ordinario n. 244) rinvia dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine di scadenza del regime transitorio della normativa sulle discariche introdotta dal D.Lgs. 36/2003 e attuata dal D.M. 3 agosto 2005.
Tale proroga comporta che fino al 31 dicembre 2007:
–   nelle discariche già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 (e con piano di adeguamento approvato), sarà possibile continuare a conferire i rifiuti per i quali queste erano state autorizzate in base alla precedente disciplina contenuta nella Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2003);
–   nelle discariche autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 sarà possibile continuare a smaltire determinate tipologie di rifiuti secondo le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e 6, lettera a, D.Lgs. 36/2003) e in particolare:
–  nelle discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad esempio, sfridi di materiali da costruzione, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione);
–  nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio, rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e II categoria, tipo B;
–  nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo C e III categoria (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi).
Questo significa che solo dal 1° gennaio 2008 troveranno applicazione in via obbligatoria i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica previste dal DM 3 agosto 2005, fra cui anche l’obbligo di caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del conferimento.
Dalla proroga del regime transitorio sono espressamente escluse, limitatamente al conferimento dei materiali di matrice cementizia contenenti amianto, le discariche di II categoria, tipo A, ex “2A” e le discariche per rifiuti inerti. Pertanto questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni dell’Allegato 2 del DM 3 agosto 2005 e, cioè, nelle discariche per rifiuti pericolosi o in quelle per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata (secondo la classificazione del D.Lgs. 36/2003) ovvero in discariche classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la precedente classificazione).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941