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26.04.2007 - trasporti

FINANZIARIA 2007 – VEICOLI IMMATRICOLATI O REIMMATRICOLATI COME AUTOCARRI – TASSE AUTOMOBILISTICHE. .

FINANZIARIA 2007 – VEICOLI IMMATRICOLATI O REIMMATRICOLATI COME AUTOCARRI – TASSE AUTOMOBILISTICHE
(Nota Ministero economia e finanze 15/3/2007, n. prot. 3498-2007/DPF/UFF)
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 240 e 241, della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), relative all’applicazione della tassa automobilistica ai veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1.

I nuovi criteri di tassazione
L’art. 1, comma 240, citato modifica i criteri di tassazione per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 t assimilabili – per caratteristiche tecniche ed allestimento – alle autovetture, al fine di ovviare al fenomeno dell’immatricolazione come autocarri (con assoggettamento ad un regime di tassazione di favore) di molti veicoli aventi caratteristiche tecniche più simili a quelle delle autovetture (dotazione di 4 o più posti a sedere; limitata capacità di carico), con conseguente perdita di gettito per l’ente impositore.
La disposizione in parola stabilisce quindi che – per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come autocarro ma dotati delle caratteristiche sostanzialmente proprie delle autovetture – la tassazione deve avvenire in base alla potenza (e non più con riferimento alla portata dell’autoveicolo), ivi compresi i veicoli, immatricolati come M1, che vengono trasformati in N1 a seguito di variazioni delle caratteristiche tecniche.
Questi i criteri per individuare le vetture che – immatricolate come autocarri – non possono più fruire del regime fiscale agevolato previsto per questo tipo di veicoli:
– codice di carrozzeria del veicolo (deve essere «F0», visibile nella carta di circolazione alla voce «J.2»);
– numero di posti, almeno pari a 4;
– rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.
Gli autocarri che posseggono tutti e tre i requisiti sono fiscalmente equiparati alle autovetture e, pertanto, devono scontare la tassazione in base alla potenza e non più in base alla portata dell’autoveicolo.

Termini di scadenza dei pagamenti
Connessa al cambio del regime di tassazione per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 è la questione dei nuovi termini di scadenza dei pagamenti del tributo dovuto in base alla disciplina introdotta dalla legge Finanziaria 2007.
Per i veicoli di categoria N1, fiscalmente assimilati alle autovetture, la disciplina dei termini di pagamento applicabile non è più quella prevista per gli autocarri, ma è quella stabilita per le autovetture: il pagamento è dovuto esclusivamente in ragione d’anno.
Pertanto, al fine di adeguare i termini di pagamento dei veicoli di categoria N1, per i quali la base imponibile è divenuta la potenza, è necessario che – alla scadenza del periodo coperto dall’ultimo pagamento effettuato con le regole proprie per gli autocarri – il soggetto obbligato effettui un versamento della tassa quantificata in tanti dodicesimi dell’importo annuo tali da collegare la citata scadenza alla prima scadenza utile di pagamento fissata per le autovetture.
Le scadenze di pagamento sono fissate in linea generale:
– al mese di aprile, agosto o dicembre, per le autovetture con potenza superiore a 35 Kw o 47 CV;
– al mese di gennaio o luglio per le autovetture fino a 35 Kw o 47 CV.
Si ricorda che Piemonte e Lombardia hanno, invece, introdotto un sistema di scadenze del pagamento della tassa automobilistica basato sul mese di immatricolazione: pertanto, in queste Regioni il transito nel nuovo sistema tariffario sarà possibile mediante il versamento di tanti dodicesimi della tassa automobilistica che coprano il lasso temporale che va dal periodo coperto dall’ultimo pagamento effettuato fino al mese di immatricolazione, indicato sulla carta di circolazione, a decorrere dal quale il tributo sarà dovuto in ragione d’anno.

Decorrenza
L’art. 1, comma 241, Finanziaria 2007, nell’abrogare l’art. 2, comma 55, D.L. n. 262/2006 (che recava una norma di portata analoga al disposto dell’art. 1, comma 240, prevedendo però, come unici requisiti, che i veicoli in esame avessero «quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700»), fissa la decorrenza degli effetti della disposizione antielusiva in esame alla data del 3 ottobre 2006.
Ne consegue che
– i soggetti in possesso dei veicoli individuati dall’art. 1, comma 240, che abbiano provveduto agli adempimenti inerenti la tassa automobilistica applicando il precedente sistema di tassazione basato sulla portata dell’autoveicolo;
– i soggetti che hanno usufruito della modalità di pagamento quadrimestrale, in quanto non rientranti nella fattispecie prevista nell’ art. 2, comma 55, D.L. n. 262/2006 ma in quella configurata dal citato art. 1, comma 240, devono integrare il pagamento effettuato sino alla successiva scadenza, senza corresponsione di sanzioni, eseguendo il versamento della tassa automobilistica esclusivamente presso gli sportelli ACI e presso le Agenzia di pratiche auto di cui alla legge n. 264/1991.

Tassa integrativa sulla massa rimorchiabile
L’assimilazione operata dall’art. 1, comma 240 ai veicoli adibiti al trasporto di persone dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino le caratteristiche specificate dalla norma, porta ad escludere tali autoveicoli dal campo di applicazione della tariffa integrativa (che deve essere scontata – unitamente all’ordinaria tassa automobilistica calcolata in base alla portata dell’autoveicolo – dagli autoveicoli adibiti al trasporto di cose).


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