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26.04.2007 - tributi

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI REGISTRATI SOLO IN CASO D’USO E MENZIONATI NELL’ATTO ROGATO.

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI REGISTRATI SOLO IN CASO D’USO E MENZIONATI NELL’ATTO ROGATO
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 14/3/07, n. 5946)
Relativamente all’enunciazione di atti non registrati ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, è legittimamente applicabile l’imposta di registro ad un atto non registrato meramente richiamato nell’atto stipulato, non occorrendo ai fini dell’imposizione l’uso dell’atto richiamato.
Giunge a tale conclusione la Suprema Corte in merito alla problematica se un atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso – secondo il disposto dell’art. 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al decreto citato – è assoggettabile all’imposta di registro:
– solo se c’è stato utilizzo ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 131/1986;
– anche quando sia enunciato in altro atto registrato e se tale enunciazione configuri o meno un caso d’uso.
Relativamente alla seconda questione, la corretta interpretazione esclude che il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato possa configurare un ipotesi d’uso.
Per quanto concerne il primo punto, si chiarisce che l’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 assoggetta all’imposta anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso a prescindere dall’uso ex art. 6 citato dei medesimi e sulla base della sola enunciazione.
In caso contrario invero, sarebbe da considerare inutile data la specificazione (nella parte finale del comma 1) che assoggetta a pena pecuniaria solo gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, in quanto non concretando l’enunciazione un uso, sarebbero stati imponibili solo gli atti soggetti a registrazione a termine fisso enunciati nell’atto registrato e quindi sarebbe stato superfluo specificare che solo per tali atti è dovuta oltre all’imposta anche la pena pecuniaria.


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