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19.03.2007 - lavoro

INAIL – DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – DECORRENZA DEL TERMINE PER L’INOLTRO DELLA DENUNCIA – PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

INAIL – DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – DECORRENZA DEL TERMINE PER L’INOLTRO DELLA DENUNCIA – PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE INAIL – DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – DECORRENZA DEL TERMINE PER L’INOLTRO DELLA DENUNCIA – PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Nel caso in esame, il giudice di merito rigettava la domanda del datore di lavoro ricorrente in opposizione alla ordinanza di ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro per il pagamento di una sanzione per la violazione dell’art. 53, commi 2, 3, e 5, del Dpr n. 1124/65, per avere trasmesso all’Inail, con 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine ultimo, la denuncia di infortunio di un dipendente. Osservando che l’opponente era nelle condizioni di adempiere all’obbligo di denuncia entro due giorni dalla notizia dell’infortunio stesso, sin dalla data del  verificarsi del medesimo, senza dover attendere la consegna da parte del dipendente del certificato di prolungamento dello stato morboso, per cui la tardiva consegna di quest’ultimo non escludeva la violazione consistente nella non tempestività di tale denuncia.
Per la cassazione della sentenza di merito il datore di lavoro ha proposto ricorso fondato su di un unico motivo, chiedendo la censura di tale decisione per non avere considerato che l’obbligo di denuncia è collegato dalla legge vigente al verificarsi di un infortunio cui ne deriva inabilità al lavoro per almeno quattro giorni, mentre nel caso concreto era pacifico che il primo certificato rilasciato dal locale Pronto soccorso conteneva una diagnosi di tre giorni.
Quindi la notizia di tale prognosi non determinava ancora l’obbligo di denuncia, che era stato temporaneamente assolto dopo la presentazione, da parte del lavoratore, del certificato di prolungamento dello stato morboso.
Nell’accogliere il ricorso di cui sopra, la sentenza in commento rileva che, con riferimento all’obbligo di cui all’art. 54 del Dpr n. 1124/65 – secondo cui “il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve nel termine di 2 giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giornì’ – la Cassazione ha individuato che il momento iniziale dal quale fare decorrere il termine previsto nel citato articolo, ai fini di valutare l’eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro, è quello della data di ricezione  del relativo certificato medico, recante una prognosi di guarigione oltre i tre giorni.
Osservando, con il richiamo anche alla giurisprudenza penale, come ciò sia conforme alla lettera ed allo spirito della legge in vigore, poichè l’obbligo di denuncia è da considerarsi prescritto quando la inabilità al lavoro supera i tre giorni, condizione il cui accertamento è di competenza del medico.
La giurisprudenza di legittimità in materia ha sottolineato la natura soggettiva del criterio prescelto dalla norma di cui sopra per determinare l’obbligo di denuncia, con il ritenere la certificazione del sanitario quale momento centrale ed indispensabile agli effetti della notizia dell’evento lesivo che deve essere denunciato, e il carattere arbitrario che invece rivestirebbe il porre ulteriori obblighi e condizioni non previste dal legislatore.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del citato testo unico – secondo la sentenza in esame – ne risulta, pertanto, che la notizia dell’infortunio, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto nel primo comma dell’articolo stesso, si riferisce ad eventi produttivi, in base all’accertamento medico, di una inabilità superiore a tre giorni, senza che possa avere rilievo nè la sola conoscenza del fatto lesivo, nè quella di una inabilità contenuta nel termine anzidetto.
La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata poichè la prognosi originaria non superava il suddetto termine di tre giorni, mentre solo con la produzione dei successivi certificati si era realizzato il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia.


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