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19.03.2007 - lavoro

INAIL – LEGGE FINANZIARIA 2007 – QUINTUPLICAZIONE SANZIONI – NOTA DELL’ISTITUTO

INAIL – LEGGE FINANZIARIA 2007 – QUINTUPLICAZIONE SANZIONI – NOTA DELL’ISTITUTO INAIL – LEGGE FINANZIARIA 2007 – QUINTUPLICAZIONE SANZIONI – NOTA DELL’ISTITUTO

Con nota del 23 febbraio 2007 l’Inail ha fornito chiarimenti in ordine alla norma contenuta nella Finanziaria 2007 che prevede la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e tutela cella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.
L’istituto ricorda che, per quanto di competenza dell’Inail, sono state quintuplicate le sanzioni per le violazioni formali disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come ad esempio quelle previste dall’art. 12 del citato decreto relative alle denunce di variazione e cessazione delle lavorazioni e dei rischi.
Ma sono oggetto di inasprimento anche le sanzioni per ritardata o mancata denuncia di infortunio o malattia professionale. In queste ultime ipotesi, la sanzione, in seguito alla Finanziaria 2007, va da un minimo di 1.291,15 ad un massimo 7.746,85 euro. Tale inasprimento comporta poi che nel caso di pagamento in misura ridotta, secondo quanto previsto dalla Legge 689/1989, l’importo sia pari ad euro 2.582,20, mentre nel caso di diffida obbligatoria il procedimento sanzionatorio si può estinguere con il pagamento di euro 1.291,15.
Nella medesima nota l’Inail precisa infine che l’importo quintuplicato si applica con riferimento agli illeciti commessi dopo il 1° gennaio 2007 (ad esempio: data di presentazione della denuncia tardiva, ovvero in caso di accertamento ispettivo, di norma, la data dell’accertamento stesso).
A questo proposito l’Istituto, richiama la circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2006 nella parte in cui prevede “che nel campo degli illeciti amministrativi trova applicazione il principio del tempus regit actum, secondo il quale la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della commissione della violazione, senza che – come avviene invece in campo penale – debba valutarsi il principio del favor rei alla luce delle previsioni sanzionatorie sopravvenute (v. circ. n. 37/2003). Per quanto attiene alla consumazione dell’illecito di natura permanente tuttavia – come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7769) – bisogna tenere presente che lo stesso si realizza, non con l’inizio ma con la cessazione del comportamento lesivo che, di norma, coincide con la data dell’accertamento da parte del personale ispettivo”.


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