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19.03.2007 - tributi

INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA
(Circolare n. 11/E/2007 del 16/2/07)
La Legge Finanziaria 2007, nel prorogare la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ha confermato anche per il 2007 l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera ed ha esteso tale condizione anche per l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Ad un quesito formulato nel corso del citato incontro, l’Agenzia delle Entrate ha risposto fornendo le modalità applicative di questo obbligo.
Tali indicazioni, che vengono di seguito riportate, sono state effettivamente confermate nella Circolare 11/E/2007:
– è sufficiente l’indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera;
– è sufficiente l’indicazione complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell’esecuzione dell’intervento;
– nell’ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa;
– qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è limitato al solo costo relativo ai dipendenti;
– in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell’appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore);
– l’obbligo d’indicazione del costo della manodopera trova applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito che l’onere di indicazione del costo della manodopera in fattura riguarda sia le opere per cui è prevista la detrazione del 36%, che gli interventi che beneficiano dell’IVA pari al 10% fino al 31 dicembre 2007.
Tuttavia, per tale seconda ipotesi, si ritiene che l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 388, della Legge Finanziaria 2007 si riferisca esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
In proposito, sebbene il Legislatore, nel prorogare per il 2007, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% in relazione a tale tipologia di interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria), rinvia genericamente (ai sensi del comma 387, lett. b dell’art. 1 della legge 296/2006) alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett.b) della legge 449/1999 (ovverosia interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere a, b, c e d della legge 457/1978), la portata del beneficio è circoscritta agli interventi che solo in via transitoria scontano l’applicazione della suddetta agevolazione.
Tale assunto è stato già da tempo chiarito dall’Amministrazione finanziaria che, con la Circolare 7 aprile 2000, n.71/E, nell’illustrare l’ambito applicativo dell’art.7 della legge 449/1999, ha precisato che il citato beneficio trova applicazione sostanzialmente circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le disposizioni in materia di IVA che prevedono l’applicazione di un’aliquota agevolata «in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili» (ovverosia gli interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c e d della legge 457/1978, recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, a cui si applica a regime l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972).
Ciò premesso, si ritiene che, dal 1° gennaio 2007, sussista l’obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera con riferimento alle fatture relative a lavori di qualsiasi tipologia di intervento di recupero incisivo su edifici abitativi (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) solo nell’ipotesi in cui, contestualmente alla riduzione dell’aliquota IVA, il committente non impresa si avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i medesimi interventi, a pena di decadenza dalla suddetta agevolazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il committente non fruisca della suddetta detrazione IRPEF ma solo della riduzione dell’aliquota IVA del 10%, l’obbligo sussiste solo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, come sopradetto, per i contratto di appalto relativi ad interventi più incisivi di recupero, l’aliquota ridotta si applica a regime [1] e non solo per interventi eseguiti su edifici residenziali ma anche su edifici a destinazione strumentale.
Si sottolinea, infine, che il beneficio è riconosciuto ai cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, da ultimo con la Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 (che modifica la DIR. 77/388/CEE), è la Comunità Europea ad autorizzare gli Stati Membri, tra i quali l’Italia, ad applicare aliquote IVA ridotte, al fine di contrastare il lavoro nero.
Sembra, pertanto, coerente con la ratio normativa porre l’obbligo di indicazione del costo della manodopera solo con riferimento ai servizi ai quali il beneficio si applica, che in Italia corrispondono proprio a tali interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio esistente a destinazione abitativa.

[1] Ai sensi del n. 127 – Quaterdecies, Tab. A, Parte III del D.P.R. 633/1972.


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