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17.10.2007 - lavoro

“INPS – CONGEDO PARENTALE – D.LGS. N. 151/2001 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA’ DI “”GENITORE SOLO”” – ULTERIORI PRECISAZIONI – MESSAGGIO N. 22911/2007″

INPS – CONGEDO PARENTALE – D.LGS. N. 151/2001 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ DI “GENITORE SOLO” – ULTERIORI PRECISAZIONI – MESSAGGIO N. 22911/2007

Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo che, complessivamente, non può eccedere il limite di dieci mesi (elevato a undici mesi nell’ipotesi in cui il padre lavoratore eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).
Entro il predetto limite complessivo, ciascuno dei genitori può astenersi dal lavoro per un periodo massimo non superiore a sei mesi (o sette mesi per il padre nell’ipotesi sopra evidenziata), elevabili a dieci mesi qualora vi sia un “genitore solo”.
Nelle circolari n. 109 del 6 giugno 2000 e n. 8 del 17 gennaio 2003, la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che la situazione di “genitore solo” si verifica nelle seguenti ipotesi: morte dell’altro genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori e affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale.
Con messaggio n. 22911 del 20 settembre 2007 la stessa Direzione Generale ha espresso l’avviso che la condizione di “genitore solo” possa essere riconosciuta anche in caso di grave infermità dell’altro genitore, in quanto tale situazione, ancorché temporalmente circoscritta, può di fatto impedire al genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole.
Secondo quanto precisato in quest’ultimo messaggio, il genitore che intenda fruire del maggior periodo di congedo parentale deve allegare, in busta chiusa, unitamente alla domanda, specifica certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell’altro genitore.
Tale certificazione viene sottoposta all’esame del Centro Medico Legale di Sede dell’INPS, cui spetta valutare, ai fini di interesse, la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino.
La Direzione Generale dell’Inps fa inoltre presente che le Sedi dell’Istituto non possono in ogni caso accettare l’autocertificazione attestante la grave infermità considerato che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Il messaggio di cui trattasi ricorda infine che, in ogni caso, tutte le circostanze che incidono sui limiti di fruizione del congedo parentale devono essere portate a conoscenza sia dell’Inps sia del datore di lavoro.


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