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01.02.2007 - lavoro

INPS – LEGGE FINANZIARIA 2007 – NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – NOVITA’ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007

INPS – LEGGE FINANZIARIA 2007 – NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – NOVITA’ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007 INPS – LEGGE FINANZIARIA 2007 – NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – NOVITA’ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007
La legge finanziaria per il 2007, ha apportato modifiche alla disciplina della contribuzione dovuta all’Inps.
Le modifiche riguardano la contribuzione dovuta: al fondo pensioni lavoratori dipendenti (I.V.S.); alla gestione separata; per gli apprendisti; per alcune tipologie di assunzioni agevolate.
Si fornisce qui di seguito una prima informativa relativamente alle citate nuove disposizioni.
Contribuzione dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti – Fondo I.V.S.
Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore di finanziamento del fondo pensioni I.V.S. è aumentata dello 0,30%.
Conseguentemente, dalla predetta data del 1° gennaio 2007, la contribuzione complessiva posta a carico del lavoratore risulta essere:
– per le imprese che occupano sino a 15 dipendenti: 9,19% della retribuzione imponibile;
– per le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti: 9,49% della retribuzione imponibile (9,19% +0,30% per C.I.G. Straordinaria)
La contribuzione a carico del datore di lavoro invece non è stata modificata.
Contribuzione dovuta alla Gestione Separata (lavoratori parasubordinati ed associati in partecipazione)
Come evidenziato anche dall’Inps con la circolare n. 7 del 11 gennaio 2007, la finanziaria ha previsto, con decorrenza 1°gennaio 2007, che gli iscritti alla Gestione Separata possono essere suddivisi ai fini contributivi in due sole categorie:
a) iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 23,50% (23,00 aliquota I.V.S. più 0,50 di aliquota aggiuntiva per contribuzione  maternità, assegni nucleo familiare e malattia spedalizzata);
b) pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 16,00%.

Per quanto attiene gli associati in partecipazione l’Inps precisa che a tali soggetti si applica una delle aliquote sopra richiamate per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata, a seconda che l’associato sia o meno iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Infine circa la ripartizione dell’onere contributivo l’Istituto precisa che nulla è modificato rispetto alla vigente disciplina stabilita. Detta ripartizione si ricorda è stabilita:
– per i collaboratori ed i committenti nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente;
– per gli associati in partecipazione nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.
Le aliquote viste si applicano sui redditi percepiti dagli iscritti alla Gestione Separata sino al limite del massimale che l’Inps comunicherà successivamente e per il quale, quindi, vale la riserva di prossime indicazioni.
Contribuzione per gli apprendisti
La legge ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2007, la quota della contribuzione a carico delle imprese dovuta per gli apprendisti. L’Inps, con circolare n. 22 del 23 gennaio 2007, ha impartito le prime istruzioni operative concernenti tale nuovo sistema di contribuzione.
Dal 1° gennaio 2007 la quota a carico del datore di lavoro per gli apprendisti è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali e precisamente:
a)    imprese che occupano sino a 9 addetti
l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata nella misura dell’1,5% della retribuzione imponibile per il primo anno di vigenza del contratto, del 3% della retribuzione imponibile per il secondo anno, e del 10% della retribuzione imponibile per il terzo anno e successivi;
b)    imprese che occupano oltre 9 addetti
la contribuzione a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti è fissata nella misura del 10% della retribuzione imponibile fin dall’inizio e per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Conseguentemente, dopo il primo biennio di ogni rapporto, le aliquote ridotte (1,5% e 3%) non troveranno più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale.
Si ricorda che la quota dovuta dall’apprendista, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico della generalità dei lavoratori dipendenti di cui si è detto, è fissata nella misura del 5,84% dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, da gennaio 2007 scompare la distinzione tra apprendisti con e senza INAIL. In entrambi i casi l’aliquota contributiva è quella sopra vista.

La finanziaria ha esteso anche agli apprendisti il riconoscimento della indennità di malattia a carico Inps, Peraltro, in attesa dei preannunciati provvedimenti attuativi, le imprese continueranno ad operare come in passato. Si formula riserva di ritornare sull’argomento alla luce degli attesi provvedimenti.

Criteri per il calcolo dei dipendenti.
Per la determinazione del requisito occupazionale (fino od oltre 9 addetti) si deve far riferimento:
–      per le assunzioni intervenute dal 1° gennaio 2007, al momento di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato;
–      per le assunzioni precedenti (operate, cioè, entro il 31 dicembre 2006), alla media degli occupati dell’anno 2006.
Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (impiegati, operai, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.
I dipendenti a tempo parziale devono essere calcolati proporzionalmente alla quota di orario effettivamente svolto in relazione all’orario stabilito dal vigente CCNL. In altre parole, il calcolo va effettuato sommando le ore di tutti i contratti part-time in atto nell’azienda, e dividendo il risultato ottenuto per il numero delle ore lavorative ordinarie praticate in azienda, in base al contratto collettivo di lavoro (40 ore). Le frazioni superiori allo 0,50% vanno arrotondate all’unità.
Non vanno computati al fine delle verifica del requisito occupazionale:
–      gli apprendisti;
–      i lavoratori assunti con contratto di inserimento e reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
–      i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
–      i lavoratori delle agenzie di somministrazione (che pertanto non vanno computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice).
Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
Si osserva, inoltre, che, ai fini di cui trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata e che le aliquote ridotte (1,5% per il primo e 3% per il secondo anno) sono mantenute anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.

Modalità di compilazione del mod. DM10/2
Dal 1° gennaio 2007 per l’esposizione degli apprendisti sul modello DM10/2 non si dovranno più utilizzare i righi 20 e 21 ma nuovi codici alfanumerici composti da 4 caratteri dove:
–  il primo carattere è sempre “5”;
–  il secondo carattere varia a seconda della tipologia del rapporto di apprendistato. Più precisamente tale carattere deve essere uno dei seguenti:

Codice
Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di apprendistato
A
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
B
Apprendistato professionalizzante
C
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
D
Apprendistato ex lege n 196/97
K
Apprendisti occupati in sotterraneo iscritti Fondo minatori

–  il terzo carattere individua la misura dell’aliquota dovuta. Più precisamente tale carattere deve essere uno dei seguenti:

Misura aliquota
Codice
10%
0
1,5%
1
3%
2

–  il quarto carattere potrà essere “0” (zero) ovvero “P” nei casi di rapporto di lavoro a part-time.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:
lavoratore con rapporto di apprendistato professionalizzante occupato presso azienda che ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti: modalità di esposizione sul DM10/2 durante il primo anno di vigenza del contratto: codice 5B10.
Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro dovranno riportare :
– nel campo “n. dipendenti”, il numero dei soggetti interessati con i codici sopra descritti;
– nei campi “n. giornate” (ore per i part time) e “retribuzioni”, le giornate e le retribuzioni, secondo le consuete modalità;
– nel campo “somme a debito”, l’ammontare della contribuzione complessivamente dovuta (quota datore di lavoro e quota apprendista).
Per la compilazione del flusso EMens, i datori di lavoro indicheranno il 5(Apprendista), nell’Elemento . Il 4 non dovrà essere più utilizzato.
Contribuzione per le assunzioni agevolate.
Nelle tipologie di rapporti di lavoro di seguito indicate, dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è quella prevista per il caso di contratto di apprendistato, e cioè il 10%. Tra queste rientrano, come si dirà, anche le trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le principali assunzioni agevolate che scontano la aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella nuova misura del 10% sono:
a) trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 21, legge n. 56/1987);
b) assunzioni di giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica (art. 22, legge n. 56/1987);
c) assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n. 223/1991);
d) assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta “piccola mobilità”);
e) assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, c. 3, legge n. 236/1993);
f) assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, per i quali è possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni);
Restano invece esclusi dall’applicazione della disposizione in commento, e dunque continuano a scontare l’aliquota contributiva nella misura in vigore al 31 dicembre 2006:
a) i rapporti agevolati per i quali la misura della contribuzione è ridotta, tra cui rientrano:
– cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel centro nord (art. 8, c. 9, legge 407/1990);
– contratti di inserimento per i quali compete la riduzione del 25%, ovvero superiore;
– diversamente abili per i quali la legge prevede – per un periodo massimo di 8 anni – la fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali (legge 68/1999).
b) i rapporti agevolati in cui non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro, tra i quali:
– cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese artigiane ovunque ubicate e da imprese operanti nelle zone del mezzogiorno (art. 8, c. 9, legge 407/1990);
– diversamente abili per i quali la legge prevede la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali e assistenziali, per un periodo massimo di 8 anni, (legge 68/1999);
– svantaggiati assunti o associati da cooperative sociali (art. 4, legge 381/91; legge 193/2000).
Modalità di compilazione del mod. DM10/2
I lavoratori interessati dalla nuova misura contributiva continueranno ad essere esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 con i codici tipo contribuzione già in uso (ad es. “75”, “76”, “77”, in caso di assunzione ex art. 25, c. 9 o art. 8 c. 2, Legge 223/1991, ovvero “P5”, “P6”, “P7” per la cosiddetta “piccola mobilità”, ecc).
In corrispondenza dei CTC dovrà essere indicata la contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico dipendente).
I campi “n. dipendenti”- “n. giornate” e “retribuzioni” continueranno ad essere valorizzati, secondo le consuete modalità.
Non dovranno più essere utilizzati i codici importo con i quali é stato versato il contributo fisso settimanale (es: S165 – S169 – S168 – S125 – S126 – S141 – S151 – S160 – S161 – S140 ecc.).
Regolarizzazioni.
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e febbraio 2007”, hanno operato in modo difforme dalle disposizioni precedentemente illustrate potranno regolarizzare detti periodi entro il 16 aprile 2007.
Ai fini della compilazione del DM10/2 dovranno essere seguite le modalità di seguito indicate.

Apprendisti.
Per il versamento di eventuali differenze contributive i datori di lavoro:
–    determineranno l’ammontare complessivo delle somme da versare;
–    riporteranno il relativo importo, al netto della contribuzione già versata, nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M114”, avente il significato di “versamento contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006”.
Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Per il recupero di eventuali somme a credito, i datori di lavoro provvederanno a indicarne il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione  “L114”, avente il significato di “rec. maggiore contributo dovuto  per apprendisti L. 296/2006”.

Assunzioni agevolate.
Per il versamento di eventuali differenze contributive i datori di lavoro:
–    determineranno l’ammontare complessivo delle somme da versare;
–    riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2, al netto della contribuzione già versata, utilizzando il codice di nuova istituzione “M116”, avente il significato di “versamento contributo dovuto per assunzioni agevolate L. 296/2006”.


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