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24.09.2007 - lavoro

INPS – PREVIDENZA COMPLEMENTARE – MODALITÀ DI RECUPERO DI SOMME GIA’ VERSATE FONDO DI TESORERIA – ISTRUZIONI DELL’INPS

INPS – PREVIDENZA COMPLEMENTARE – MODALITÀ DI RECUPERO DI SOMME GIA’ VERSATE FONDO DI TESORERIA – ISTRUZIONI DELL’INPS

Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007 (cfr. Not. n. 4/2007) ), la Direzione Generale dell’Inps ha fornito le istruzioni cui devono attenersi i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, ai fini del versamento del contributo al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, istituito presso la Tesoreria dello Stato dall’art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, al punto 2. del citato messaggio, l’Inps ha precisato che, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo (e cioè dal periodo di paga successivo) alla consegna, da parte del lavoratore, del modulo TFR2. L’importo da versare corrisponde alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata del tasso di incremento del TFR al 31 dicembre 2006, pari al 2,74%, relativamente alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento.
Considerato tuttavia che, per i predetti lavoratori, il contributo in questione, per i periodi pregressi, è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata, l’Inps ha reso noto che i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modulo TFR2. In tale ipotesi, e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di paga corrente (da esporre nel quadro “B-C” del Mod. DM10 con il codice “CF01”), non deve essere versato l’importo a titolo di maggiorazione.
Si informa ora che la Direzione Generale dell’Inps è nuovamente intervenuta sull’argomento con messaggio n. 17959 del 9 luglio 2007.
Quest’ultimo messaggio prende atto della circostanza che, nella fattispecie sopra richiamata, può determinarsi per l’azienda la necessità di recuperare somme già versate al Fondo di Tesoreria, da destinare invece, in tutto o in parte, alla previdenza complementare a seguito della scelta – in questo senso effettuata dal lavoratore nel modulo TFR2 – intervenuta in un momento successivo rispetto a quello di chiusura delle paghe.
Ai fini del recupero, detta somma deve essere indicata nel quadro “D” del Mod. DM10 con il codice di nuova istituzione “RF01”, avente il significato di “rec. contr. Fondo Tesoreria”.
Lo stesso codice deve essere utilizzato anche per eventuali recuperi di quote di TFR erroneamente versate al Fondo di Tesoreria.
L’Istituto pone, altresì, in evidenza che i datori di lavoro i quali, in sede di versamento del contributo di cui trattasi, avessero fruito della misura compensativa esposta nel quadro “D” del Mod. DM 10 con il codice “TF02”, devono provvedere alla sistemazione dei relativi importi, attenendosi alle modalità illustrate nel messaggio in parola. Fra le misure di compensazione per le imprese a fronte dei maggiori costi derivanti dalla perdita della disponibilità del TFR in maturazione dal 1° gennaio 2007, l’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della Legge n. 296/2006, ha previsto l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% (0,40% per i dirigenti di aziende industriali), dovuto al “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto” di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. Nel richiamare le indicazioni fornite dalla circolare n. 23 del 24 gennaio 2007  per l’operatività di tale disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR alla previdenza complementare, la Direzione Generale dell’INPS, al punto 6., della Parte seconda della circolare n. 70/2007, ha impartito le istruzioni necessarie per il calcolo e il recupero, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti, della misura compensativa di cui trattasi, connessa a conferimenti alla previdenza complementare (punto 6.1) ovvero a versamenti al Fondo di Tesoreria (punto 6.2), effettuati in seguito alle scelte espresse dai lavoratori con i moduli TFR1 e TFR2.
Infine, l’Istituto fa presente che eventuali denunce EMens già trasmesse con l’indicazione del contributo al Fondo di Tesoreria devono essere rettificate. Si ricorda che, la Direzione Generale dell’Inps, al punto 6. del messaggio n. 10577/2007, ha reso noto di aver integrato la struttura del flusso EMens con una nuova sezione , dove sono state inserite le informazioni individuali concernenti il Fondo di Tesoreria.


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