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20.07.2007 - tributi

IRAP – RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE”

IRAP – RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE”

L’applicazione del sistema di deduzioni IRAP, introdotta dall’art.1, commi 266-270, della Finanziaria 2007 con lo scopo di ridurre il “cuneo fiscale” connesso al costo del lavoro, non è più subordinata alla specifica approvazione da parte dell’Unione Europea.
Così stabilisce il Decreto Legge 28 maggio 2007, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2007, che interviene sul comma 267 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 – legge 296/2006.
Risultano, quindi, operative, già in sede di primo acconto per il 2007[1], le deduzioni dalla base imponibile IRAP, previste dall’attuale art.11, comma 1, lett.a), n.2, 3 e 4, del D.Lgs. 446/1997 ed aventi ad oggetto:
1. i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
2. un importo pari a 5.000 Euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta;
3. un importo fino a 10.000 Euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale deduzione è alternativa a quella “generale”, di cui al punto precedente (pari a 5.000 euro per ogni dipendente) ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola del “de minimis”.
Tali deduzioni spettano, in ogni caso, a decorrere dal mese di febbraio 2007 in misura pari al 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio (art.1, commi 267-268, legge 296/2006).
Inoltre, l’importo complessivo di tutte le deduzioni riconosciute in relazione al costo del lavoro non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla somma tra retribuzioni corrisposte ed ogni altra spesa ed onere sostenuti dal datore di lavoro.
Si evidenzia, infine, che le nuove deduzioni (di cui al citato art.11, comma 1, lett.a, n.2, 3 e 4, del D.Lgs. 446/1997) sono comunque alternative rispetto alle altre agevolazioni previste, ai fini IRAP, in relazione al costo del lavoro e consistenti nella deduzione dalla base imponibile della medesima imposta:
– delle spese relative agli apprendisti, ai disabili ed agli assunti con contratto di formazione e lavoro, nonchè dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art.11, comma 1, lett.a, n.5, D.Lgs. 446/1997);
– di un importo pari a 2.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di cinque, spettante ai soggetti con componenti positivi, che concorrono alla formazione del valore della produzione, non superiori, nel periodo d’imposta, a euro 400.000 (art.11, comma 4-bis.1, D.Lgs. 446/1997);
– del costo del personale neoassunto, per un importo massimo di 20.000 euro per ciascun lavoratore neoassunto, spettante ai soggetti che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tale deduzione spetta sino al 31 dicembre 2008 e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (art.11, comma 4-quater, D.Lgs. 446/1997).
L’importo massimo deducibile è, poi, elevato a (art.11, comma 4-quinquies, D.Lgs. 446/1997):
–   100.000 euro per ogni nuovo assunto nelle aree depresse del Mezzogiorno (140.000 euro, se si tratta di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, di cui al Regolamento n.2204/2002 della Commissione UE);
–   60.000 euro per ogni lavoratore neoassunto nelle aree svantaggiate del Centro-Nord (100.000 euro, se si tratta di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, di cui al Regolamento n.2204/2002 della Commissione UE). Il D.L. 67/2007 deve ora passare all’analisi del Parlamento per la relativa conversione in legge.

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[1] La possibilità di applicare le nuove deduzioni già in sede di determinazione dell’acconto IRAP dovuta nel 2007 è espressamente riconosciuta, a livello normativo, dall’art.1, comma 269, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).


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