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19.03.2007 - tributi

IVA – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI

IVA – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI IVA – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI
(Circolare n. 11/E/2007 del 16/2/07)
Le spese sostenute per le opere edilizie riguardanti il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia ed urbanistica beneficiano dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% [1].
L’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 ha incluso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche l’integrale demolizione e ricostruzione [2], a condizione che le caratteristiche di volumetria e sagoma dell’edificio rimangano le stesse anche dopo l’esecuzione dei lavori.
Ad un quesito formulato durante un incontro con i giornalisti esperti del settore, concernente l’applicazione dell’IVA al 10% anche alle opere di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che il regime agevolato si applica anche per tali ultimi tipi di intervento.
Tale orientamento è stato confermato in via definitiva con la Circolare n. 11/E/2007.
Così, il regime dell’IVA pari al 10% si applica anche alle opere di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato, a patto che le sue fondamentali caratteristiche preesistenti restino invariate.
Si noti che il n. 127-Quaterdecies) della tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’ aliquota IVA del 10% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, per gli interventi di recupero su edifici esistenti, qualsiasi sia la loro destinazione d’uso.
Tale regime si estende agli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che presuppongono anch’essi edifici già esistenti e non possono essere ricondotti a fabbricati di nuova costruzione.
Pertanto, in coerenza con tale principio, non rileva che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/E/2007, l’edificio oggetto dell’intervento sia un fabbricato ai sensi della cd. “Legge Tupini” o una “prima casa”.
Infatti, a queste due tipologie di fabbricati non è applicabile, in caso di opere edilizie che comportano la demolizione e successiva ricostruzione, l’IVA ulteriormente agevolata pari al 4% [3], proprio perchè essa è prevista solo per gli immobili di nuova costruzione e non per quelli preesistenti.

[1] Ai sensi del n. 127 – Quaterdecies) della Tab. A, Parte III del D.P.R. 633/1972.
[2] Art.3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia, che ha modificato l’art. 31 della legge 457/1978:
(omissis)
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
[3] Ai sensi del n. 39) della Tab A, Parte II del D.P.R. 633/1972.


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