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27.01.2007 - tributi

IVA – INVERSIONE CONTABILE – APPLICAZIONE NEL SETTORE EDILE DAL 1 GENNAIO 2007 – CHIARIMENTI MINISTERIALI

IVA – INVERSIONE CONTABILE – APPLICAZIONE NEL SETTORE EDILE DAL 1 GENNAIO 2007 – CHIARIMENTI MINISTERIALI IVA – INVERSIONE CONTABILE – APPLICAZIONE NEL SETTORE EDILE DAL 1 GENNAIO 2007 – CHIARIMENTI MINISTERIALI

La legge Finanziaria 2007 ha stabilito, dalla data del 1 gennaio 2007, l’operatività del meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Con il meccanismo dell’inversione contabile l’appaltatore diviene soggetto obbligato, non solo al pagamento dell’IVA inerente la prestazione affidata in subappalto, ma anche al relativo versamento dell’imposta in luogo del subappaltatore.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, ha precisato che tale nuova disposizione:
1) deve essere applicata alle operazioni per le quali viene emessa fattura, od è effettuato il pagamento del corrispettivo o parte di esso, a partire dal 1 gennaio 2007
2) interessa tutti i contribuenti che operano nell’edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione “Costruzioni” (F) della tabella Atecofin 2004 (codici da 45.11.0 a 45.50.0 come indicati nella tabella allegata) peraltro di norma riportato sulle dichiarazioni fiscali
3) è applicabile nel settore edile solo in presenza di un contratto di subappalto. Ne discende che il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che sono tenuti alla applicazione del “reverse charge” i subappaltatori che svolgono attività identificate dai codici Atecofin 2004, riferiti alla sezione “Costruzioni”, anche se in via non esclusiva o prevalente, fermo restando l’obbligo di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle sole prestazioni rese nell’ambito delle medesime attività edili.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di un contratto d’appalto (e non di subappalto), nei confronti del committente anche quando questi sia un’impresa di costruzione o di ristrutturazione.
Pertanto, se un impresa che ha acquistato un terreno per costruire un fabbricato conclude un contratto d’appalto con una o più imprese che realizzano il manufatto, in tale caso non opera il reverse charge, ma la fatturazione con l’addebito dell’Iva da parte dell’impresa o imprese appaltatrici.
Restano escluse, inoltre, le prestazioni d’opera intellettuale rese da professionisti (geometri, ingegneri, architetti) e le forniture di beni con posa in opera poiché tali ultime operazioni, nelle quali la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione di beni, ai fini dell’Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2007:
– il subappaltatore deve fatturare i lavori all’appaltatore senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta;
– l’appaltatore deve integrare la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti.
Si ricorda infine che, tenuto conto che il meccanismo potrebbe provocare una rilevante eccedenza di crediti IVA in capo al subappaltatore e per consentire un tempestivo recupero degli stessi, la legge ha previsto espressamente:
– oltre alla possibilità di richiesta di rimborso annuale, anche
– la facoltà di effettuare la compensazione infrannuale tra diverse imposte e contributi
Inoltre, per gli operatori con volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di compensazione annuale è elevato da 516.546,90 a 1.000.000 di euro.
Considerando la portata innovativa e gli effetti che la nuova disciplina comporta per il settore delle costruzioni, ci si riserva di tornare sull’argomento con ulteriori comunicazioni.

TABELLA CODICI DI ATTIVITÀ

45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 – Lavori di ingegneria civile
45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione
45.31.0 – Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32.0 – Lavori di isolamento
45.33.0 – Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0 – Altri lavori di installazione
45.41.0 – Intonacatura
45.42.0 – Posa in opera di infissi
45.43.0 – Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 – Altri lavori di completamento degli edifici
45.50.0 – Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
ESEMPIO DI FATTURAZIONE

La Costruzioni “B” Srl, che ha ricevuto in appalto dall’Immobiliare “A” Spa la costruzione di un nuovo immobile, ha stipulato un contratto di subappalto con “C” Snc per l’esecuzione di lavori edili.
A seguito del meccanismo dell’inversione contabile “C” Snc deve emette la fattura nei confronti della Costruzioni “B” Srl senza addebitare l’IVA nel seguente modo:

“C” Snc
Via …
25100 Brescia
                                  Spett.le
                                  Costruzioni B Srl
                                  Via …
                                  25100 Brescia

FATTURA n. 01 del 10.01.2007

Lavori di subappalto per l’esecuzione di lavori edili nel cantiere di …

IMPORTO CONCORDATO: € 20.000,00
Fattura senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.
—————————
La Costruzioni “B” Srl, una volta ricevuta la fattura di “C” Snc, provvede ad integrarla come segue:
“C” Snc
Via …
25100 Brescia
                                  Spett.le
                                  Costruzioni “B” Srl
                                  Via …
                                  25100 Brescia

FATTURA n. 01 del 01.01.2007

Lavori di subappalto per l’esecuzione di lavori edili nel cantiere di …

IMPORTO CONCORDATO: € 20.000,00
Fattura senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.

Integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
Imponibile ………………………. € 20.000,00
IVA 20% …………………………. € 4.000,00
Totale …………………………….. € 24.000,00

La Costruzioni “B” Srl, una volta integrata la fattura ricevuta, deve annotarla nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti.


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