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24.09.2007 - tributi

IVA – TRATTENUTE OPERATE A GARANZIA – CHIARIMENTI

IVA – TRATTENUTE OPERATE A GARANZIA – CHIARIMENTI
(Risoluzione 28/6/07 n.146/E)

Nell’ambito dei lavori pubblici, l’importo trattenuto dalla Stazione appaltante sugli acconti spettanti all’appaltatore, a garanzia dell’assolvimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dal CCNL, è comunque parte integrante del corrispettivo e, come tale, deve essere assoggettato ad IVA.
Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.146/E del 28 giugno 2007, che, rispondendo ad una specifica istanza del Ministero della Difesa, precisa il trattamento fiscale, ai fini IVA, della trattenuta del 20% operata dalla Stazione appaltante in occasione del pagamento di acconti alle imprese appaltatrici, a garanzia dell’ottemperanza degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Al riguardo, per stabilire se la suddetta trattenuta rilevi o meno ai fini della determinazione della base imponibile IVA, occorre individuare a che titolo la stessa viene effettuata.
In particolare, la detrazione del 20% sugli acconti è effettuata, se i lavori sono in corso di esecuzione, in caso di inottemperanza, da parte delle imprese appaltatrici, degli obblighi assistenziali e previdenziali previsti dal CCNL[1].
Detta somma verrà accantonata a garanzia dell’adempimento di tali obblighi e la stessa verrà integralmente versata solo qualora venga accertato l’assolvimento dei medesimi adempimenti.
In merito, l’Agenzia precisa che la somma trattenuta dalla Stazione appaltante, a titolo di garanzia sull’adempimento degli obblighi assistenziali e previdenziali, rappresenta comunque parte integrante della controprestazione dovuta all’appaltatore e, pertanto, la stessa non può essere scomputata dal corrispettivo della prestazione da assoggettare ad IVA.
La base imponibile su cui calcolare l’IVA è costituita, quindi, dall’intero importo corrisposto dalla Stazione appaltante, ivi compresa la trattenuta del 20% operata sull’ammontare degli acconti, ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 633/1972.
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[1] Nel caso in cui l’inosservanza di tali obblighi sia rilevata a lavori già ultimati, la Stazione appaltante provvede alla sospensione del pagamento del saldo


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