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27.01.2007 - lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI – NON APPLICABILITA’ DEL PREZZO CHIUSO PER DIFFERENZA TRA TASSI DI INFLAZIONE REALE E PROGRAMMATA INFERIORI AL 2%%

LAVORI PUBBLICI – NON APPLICABILITA’ DEL PREZZO CHIUSO PER DIFFERENZA TRA TASSI DI INFLAZIONE REALE E PROGRAMMATA INFERIORI AL 2% LAVORI PUBBLICI – NON APPLICABILITA’ DEL PREZZO CHIUSO PER DIFFERENZA TRA TASSI DI INFLAZIONE REALE E PROGRAMMATA INFERIORI AL 2%

Secondo la normativa in essere per la disciplina degli appalti pubblici, dapprima contenuta nell’art. 26, comma 3, della legge “Merloni” n. 109/1994 ed ora nell’art. 133 del Codice degli appalti, D. Lgs. n. 163/2006, sussiste la possibilità di applicare una sorta di meccanismo revisionale agli appalti pubblici, secondo il meccanismo del “prezzo chiuso”. Questo opera quando il Ministero competente rilevi una differenza, su base annua, superiore al 2% tra l’inflazione programmata e quella reale. In tale evenienza la differenza tra i due tassi verrebbe applicata al prezzo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, eseguiti nell’anno interessato.
Da quando è stata introdotta tale disciplina non si sono mai verificate le condizioni per la sua applicabilità.
Si ritiene comunque utile portare a conoscenza i valori degli anni fino al 2005 con la pubblicazione del D.M. Infrastrutture 6/12/2006 (in G.U. del 12/12/2006).

Decreto Ministero delle Infrastrutture del 6/12/2006
Differenze percentuali tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmata, ai sensi dell’articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni
        
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che riproduce l’art. 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta;
Ritenuto opportuno applicare la disposizione di cui al suddetto art. 133, comma 3, dalla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad oggi;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visti i dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risultano i seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata:

anno 1993 scostamento pari a 0,7%
anno 1994 scostamento pari a 0,4%
anno 1995 scostamento pari a 1,2%
anno 1996 scostamento pari a 0,4%
anno 1997 scostamento pari a -0,8%
anno 1998 scostamento pari a 0,0%
anno 1999 scostamento pari a 0,3%
anno 2000 scostamento pari a 0,3%
anno 2001 scostamento pari a 1,0%
anno 2002 scostamento pari a 0,7%
anno 2003 scostamento pari a 1,1%
anno 2004 scostamento pari a 0,3%
anno 2005 scostamento pari a 0,1%

Decreta:
Art. 1.
 Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni compresi tra l’anno 1993 e l’anno 2005.

Art. 2.
 Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006


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