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19.03.2007 - lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI – QUOTA DEL 2%% DI OGNI APPALTO DA DESTINARE PER L’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 717/1949

LAVORI PUBBLICI – QUOTA DEL 2% DI OGNI APPALTO DA DESTINARE PER ‘ARTE LAVORI PUBBLICI – QUOTA  DEL 2% DI OGNI APPALTO DA DESTINARE PER ‘ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 717/1949

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007 sono state pubblicate le Linee guida redatte dal Ministero delle Infrastrutture per l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici.
Il documento, che costituisce atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato, fornisce una puntuale interpretazione della legge del 1949, adattandone le prescrizioni alle attuali esigenze tecniche e progettuali delle opere pubbliche.
La legge 717/49 prevede infatti che, in sede di realizzazione di un edificio pubblico, l’Ente destini una quota non inferiore al 2% dell’importo all’abbellimento mediante opere d’arte. Lo stesso vale per interventi di ampliamento e ristrutturazione, mentre sono escluse da questo obbligo gli edifici destinati ad uso industriale, gli alloggi popolari e gli edifici scolastici.
La scelta degli artisti deve essere effettuata sulla base di una procedura concorsuale nel corso della quali vanno valutati “bozzetti” o riproduzioni in scala ridotta delle opere.
La mancata destinazione del 2% comporta l’impossibilità di collaudare l’opera e l’obbligo di versare la suddetta quota, maggiorata del 5%, alla competente soprintendenza.
Le linee guida, disponibili presso gli uffici del Collegio dei Costruttori, indicano, infine, l’iter procedurale per l’applicazione della legge.


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