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19.03.2007 - tecnica

OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI A PENA DI NULLITÀ DELLA COMPRAVENDITA – PRECISAZIONI

OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI A PENA DI NULLITA’ DELLA COMPRAVENDITA – PRECISAZIONI

Viene posto con insistenza il quesito circa l’obbligo di dotare i nuovi edifici di un’apposita certificazione circa il rendimento energetico degli stessi, pena l’impossibilità di procedere alla loro vendita.
A fronte di tali pesanti allarmismi e ad una normativa non coordinata e perciò di non facile lettura, si ritiene opportuno ritornare su tematiche già esaminate ribadendo alcuni punti.
Alla luce di quanto più oltre esposto è possibile sostenere che, allo stato attuale, per la vendita di edifici costruiti o integralmente ristrutturati, il cui permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al 7/10/2005, il direttore dei lavori abbia l’obbligo di redarre un “attestato di qualificazione energetica ex D.Lgs. 192/2005” con un calcolo della prestazione energetica dell’edificio definito sulla base delle prescrizioni della legge 10/1991.
Quanto detto discende dall’esame delle nuove norme che disciplinano il settore.
Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, relativo all’attuazione delle disposizioni comunitarie in tema di rendimento energetico degli edifici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23/9/2005, supplemento ordinario n. 158, entrando perciò in vigore dal 8 ottobre 2005.
Con Decreto Legislativo 29/12/2006, n. 311, sono state apportate alcune importanti  correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 192/2005.
I punti di immediato interesse del decreto 192/2005 nel suo testo attuale sono i seguenti.
All’art. 6 è previsto che “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e perciò dal 8/10/2006) gli edifici di nuova costruzione (e quelli di ristrutturazione integrale o di demolizione e ricostruzione) sono dotati, al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica”. Gli edifici di cui si parla sono quelli il cui permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al 7/10/2005
Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che “nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita”.
Nel successivo art. 15, comma 8, viene stabilito che “in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, (e cioè della presentazione da parte del costruttore della certificazione energetica al momento della compravendita) il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.”
E’ stato poi previsto che il contenuto dell’attestato di certificazione energetica, e perciò i requisiti energetici che il fabbricato deve possedere, nonché i soggetti che lo possano rilasciare avrebbero dovuto essere definiti mediante appositi decreti entro il 4/2/2006.
Non essendo ancora stati approvati tali decreti sorge il dubbio circa l’applicazione dell’obbligo sopra ricordato previsto a decorrere dal 8 ottobre 2006.
A tal fine va ricordato come lo stesso decreto 192/2005 abbia previsto (art. 11) che “fino alla data di entrata in vigore dei decreti, il calcolo della prestazione energetica è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto” (art. 11, comma 1) e che “fino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Ndr: non ancora emanate) l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2” (art. 11, comma 2) e cioè rilasciato e “asseverato dal direttore lavori e presentato al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori” (art. 8, comma 2).
La mancata presentazione al comune da parte del direttore lavori dell’attestato di qualificazione energetica contestualmente alla fine lavori è sottoposta alla sanzione pari al 50% della parcella calcolata a tariffa.
Per completezza di esposizione si fa presente che anche la Regione Lombardia in relazione alla legge 192/2005 ha emanato una specifica norma, mediante la legge regionale 11/12/2006, n. 24, pubblicata sul 1° supplemento ordinario al Bollettino Regionale 13/12/2006, articoli 9 (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile) e articolo 25 (Certificazione e diagnosi energetica), che al momento non aggiungono altre incombenze sul tema.
Si ricorda che il testo del Decreto 311/2006 correttivo del D. Lgs. 192/2005 è stato pubblicato sul Notiziario n. 1/2007 a pagina 154 e seguenti.


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