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26.04.2007 - tributi

REGIME FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI NON STRUMENTALI. .

REGIME FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI NON STRUMENTALI
(Ris. Agenzia Entrate 23/3/07, n. 59/E)
Ai fini IRES, le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti, nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva eventuale vendita, sono integralmente indeducibili ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. n. 917/1986 (così come modificato dall’art. 2, commi 71 e 72, del D.L. n. 262/2006) non essendo beni strumentali utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa. Né, relativamente alle stesse, trova applicazione il regime di detraibilità IVA delle spese sostenute in relazione agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui all’art 19 bis 1, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
Alla sussistenza del requisito della strumentalità dei beni d’impresa, nell’accezione fatta propria dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 2007, a nulla rilevano le concrete modalità con le quali è organizzata l’attività dell’istante società (es. l’assenza di locali destinati alla vendita, l’esecuzione delle prestazioni di vendita in forza di mandati di agenzia e l’utilizzo delle autovetture da parte del personale dipendente esclusivamente per svolgere le suddette mansioni di vendita).
In quanto le autovetture aziendali sono utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, non venendo le stesse a configurare alcuna forma di fringe benefit in favore dei dipendenti, non trova applicazione neppure il regime di deducibilità delle spese sostenute in relazione agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla nuova lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 164 D.P.R. n. 917/1986.
Alle autovetture nel caso in esame – quattro di cui tre utilizzate con contratto di leasing ed una con contratto di noleggio di lungo termine – e ai correlati costi di esercizio deve applicarsi il regime fiscale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli non strumentali all’attività di impresa.


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