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20.07.2007 - tributi

REVERSE CHARGE – FORNITURA CON POSA IN OPERA – CHIARIMENTI

REVERSE CHARGE – FORNITURA CON POSA IN OPERA – CHIARIMENTI
(Risoluzione n.148/E del 28/6/07)

Il “reverse charge” in edilizia (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972) si applica nel rapporto tra fornitore di beni e impresa a cui viene affidata la posa in opera degli stessi a condizione che, a monte, tra il fornitore stesso e l’impresa appaltatrice (sua cliente) si configuri un contratto di subappalto (ovvero un contratto d’opera) e non di mera fornitura.
Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui siano contemporaneamente forniti beni e prestati servizi, per individuare correttamente la tipologia di contratto posto in essere (fornitura o appalto), occorre fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di facere.
Queste le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.148/E del 28 giugno 2007, che affronta alcuni aspetti operativi nell’applicazione del “reverse charge”, in presenza di una società che esercita la propria attività con codice riconducibile alla Sezione F della classificazione ATECOFIN 2004 (45.25.0 “Altri lavori speciali di costruzione”) e che pone in essere:
– contratti di fornitura di beni con posa accessoria nei confronti di imprese di costruzione appaltatrici;
– contratti d’appalto (di cui all’art.1655 del Codice civile) o d’opera (di cui all’art.2222 del Codice civile) con le imprese artigiane a cui affida la posa in opera dei beni.
L’Amministrazione, a tal proposito, chiarisce che il “reverse charge” non si applica :
– al rapporto tra l’impresa fornitrice dei beni e le imprese di costruzioni appaltatrici, in quanto trattasi di contratto di fornitura di beni con posa in opera accessoria [1] e non di subappalto;
– al rapporto tra l’impresa fornitrice dei beni e le imprese alle quali affida la posa in opera, dato che il contratto a monte, tra l’impresa appaltatrice e l’impresa che effettua la fornitura, non si configura come contratto di subappalto, ma di fornitura.
Per la distinzione tra un contratto di fornitura con posa in opera (in cui sussistono contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni) ed un contratto d’appalto, l’Agenzia delle Entrate, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare (che caratterizza la fornitura) o quella di facere (che caratterizza l’appalto), rinvia alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.

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[1] Viene ribadito quanto già espresso nella Circolare n.37/E del 29 dicembre 2006.


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