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23.01.2007 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 195/2003 – ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LA SCUOLA EDILE – ISCRIZIONE ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2007

SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 195/2003 – ADDETTI E RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LA SCUOLA EDILE – ISCRIZIONE ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2007

Il D.Lgs. n. 195/2003 ha modificato i requisiti che devono possedere i dipendenti designati responsabili o addetti ai servizi di prevenzione e protezione aziendale (brevemente denominati, rispettivamente, Rspp e Aspp).
Il provvedimento non riguarda pertanto i datori di lavoro che svolgono direttamente detti compiti per i quali continua ad applicarsi la previgente disciplina (cfr. da ultimo Not. n. 12/2006).
Il decreto in parola prescrive che Rspp ed Aspp, oltre ad essere in possesso di adeguato titolo di studio, dove previsto, vengano adeguatamente formati mediante la frequenza ad appositi corsi. La durata ed i relativi contenuti dei corsi sono stati stabiliti dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del gennaio 2006, dalle successive linee interpretative emanate in materia e dalla circolare del 22 dicembre 2006, n. 32san, della Regione Lombardia.
La vigente disciplina prevede che, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di formazione, i corsi per Rspp e Aspp debbano essere attivati entro il prossimo 14 febbraio 2007.
Entro tale data del 14 febbraio 2007 la Scuola Edile Bresciana attiverà tali corsi.
Pertanto, le imprese interessate ed iscritte alla CAPE sono invitate ad iscrivere, entro il 5 febbraio 2007, i propri dipendenti nominati Rspp e Aspp ai citati corsi contattando direttamente la Scuola Edile Bresciana al seguente indirizzo Scuola Edile Bresciana, Via Garzetta n. 51 – Brescia, Tel. 030/2007193.
A) Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Rspp
Come detto, le novità introdotte dal D.Lgs. n. 195/2003 non riguardano i datori di lavoro del settore edile che, occupando sino a trenta dipendenti, svolge direttamente i compiti propri dell’Rspp nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione.
Si ricorda che, come in passato, per i datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di Rspp valgono le seguenti precisazioni:
1- se si sono nominati entro il 31 dicembre 1996, non sono tenuti a frequentare alcun corso (art. 10 D.Lgs. n. 626/1994 e circolare Ministero del Lavoro n. 154/1996)
2- se si sono nominati dopo il 31 dicembre 1996, sono tenuti a frequentare un apposito corso della durata di 16 ore (D.M. 16 gennaio 1997).

B) Dipendenti designati Rspp – Assp
Secondo le previsioni del citato Accordo Stato/Regioni i corsi di formazione in parola sono articolati in tre moduli e precisamente:
Modulo A, modulo di base, obbligatorio per Rspp e Assp con durata pari a 28 ore;
Modulo B, modulo di specializzazione, che varia a seconda del settore in cui si svolge la funzione di Rspp o di Aspp, obbligatorio per Rspp e Aspp, con durata, per il settore delle costruzioni, pari a 60 ore;
Modulo C, modulo di specializzazione, obbligatorio per il solo Rspp, della durata di 24 ore.
Il possesso del titolo di studio, la tipologia dei corsi da frequentare, i relativi contenuti nonché la durata variano secondo la seguente articolazione:

1 – Rspp e/o Aspp di nuova nomina
Tali soggetti devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore e devono frequentare tutti i moduli (moduli A e B per gli Aspp, moduli A, B e C per i Rspp).

2 – Rspp e/o Aspp nominati dopo il 14 febbraio 2003 che già svolgono tali compiti
Tali soggetti per poter svolgere le funzioni di Rspp o di Aspp devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore e devono avere già frequentato il corso di 16 ore previsto dal D.M. 16 gennaio 1997. art. 3.
Ai sensi del D.Lgs. 195/2003 tali soggetti devono frequentare il modulo B nonchè il modulo C se Rspp.

3- Rspp e/o Aspp nominati prima del 14 febbraio 2003, attivi alla data del 13 agosto 2003 e che alla data del 14 febbraio 2006 svolgevano la funzione
In questo caso non è richiesto il possesso di alcun titolo di studio.
Peraltro in questo caso, al fine di individuare i moduli da frequentare, è necessario distinguere due ulteriori ipotesi:
a) soggetti che, in possesso degli altri requisiti, vantano una esperienza lavorativa pregressa maggiore di tre anni.
In questo caso il dipendente nominato è esonerato dall’obbligo di frequentare il modulo A. E’ inoltre esonerato della frequenza al modulo B per il settore in cui alla data del 14 febbraio 2006 svolgeva la funzione di Rspp o di Aspp con l’obbligo, però, di completare il corso di aggiornamento entro il 2012 avendo completato almeno il 20% del corso stesso entro il 14 febbraio 2008.
Se designato Rspp è inoltre tenuto a frequentare il modulo C.
b) soggetti che, in possesso degli altri requisiti, vantano una esperienza lavorativa pregressa minore di tre anni.
In questo caso il dipendente nominato è esonerato dall’obbligo di frequentare il modulo A.
Peraltro è tenuto a frequentare il modulo B nonchè il modulo C se Rspp.

Si segnala, infine, che coloro che sono in possesso delle lauree triennali di “ingegneria della sicurezza e protezione” o di “scienze della sicurezza e protezione” o di “tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B ma sono tenuti comunque a frequentare il modulo C, sempre che siano nominati Rspp.


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