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26.04.2007 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS – OBBLIGO DI REDAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE FORNITRICI – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 4/2007

SICUREZZA SUL LAVORO- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS – OBBLIGO DI REDAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE FORNITRICI – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 4/2007

Con la circolare n. 4/07 del 28 febbraio 2007, che si pubblica di seguito, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in riferimento alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile.
Ricorre l’obbligo di redazione del POS per tutte le imprese che eseguono i lavori riportati nell’Allegato 1 al D. Lgs. 494/96 in cui non vengono contemplate le mere forniture a piè d’opera di attrezzature e/o materiali.
Le aziende che non svolgono quindi una partecipazione diretta all’esecuzione dei lavori non ricadono negli obblighi dell’art. 9 comma 1 lettera c) bis del D. Lgs. 494/96 e dell’ art. 6 del D.P.R. 222/03, pertanto non devono elaborare il POS.
Ciò non toglie che l’azienda fornitrice ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 e pertanto avrà cura di ottemperare a quanto disposto nel suddetto articolo (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni).
L’impresa esecutrice, da parte sua, deve provvedere a dare all’azienda fornitrice tutte le informazioni inerenti la sicurezza, attingendo, ove necessario, anche a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti.

Ministero del Lavoro

Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro
Divisione VI
Roma, 28/02/2007

Circolare n. 4/2007

Oggetto: Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto di seguito riportato.
Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non può essere esteso anche a quelle che pur presenti in cantiere non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti).
Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/94, mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti).
L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.


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