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22.06.2007 - tributi

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – CHIARIMENTI

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – CHIARIMENTI
(Ris. Ag. Entrate 4/6/07, n. 124/E)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia in particolare riguardo il nuovo limite di spesa di 48.000 euro fissato per abitazione, la certificazione che deve essere rilasciata dall’amministratore del condominio, il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione,   l’indicazione della mano d’opera nella fattura.

Limite di spesa
Nel caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti, con particolare riferimento all’ipotesi in cui le spese siano state sostenute da uno o da entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 e in parte nel periodo successivo, l’Agenzia chiarisce che:
-se nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 alcuni dei soggetti contitolari hanno raggiunto o superato il limite di 48.000 euro di spesa, tali soggetti non avranno diritto ad usufruire di ulteriori detrazioni, con riferimento alle spese sostenute per la medesima unità immobiliare nel periodo successivo a tale data;
– per i soggetti che, invece, alla data del 30 settembre 2006, non abbiano raggiunto detto limite di spesa e, nel periodo successivo, proseguano i lavori di ristrutturazione per la medesima unità immobiliare, permane il diritto a fruire in una certa misura della detrazione in discorso.
In particolare, per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari 48.000 euro da suddividersi tra i contitolari dell’immobile che non hanno individualmente raggiunto il suddetto limite nel periodo precedente.
L’Agenzia riporta, alcuni esempi numerici utili alla comprensione dei principi da applicare per l’individuazione della detrazione spettante ai comproprietari.

Certificazione dell’amministratore del condominio
Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione riguardino le parti comuni dell’edificio, la quietanza che l’amministratore deve rilasciare, per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.
Nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa, 48.000 euro, relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.
Nella medesima quietanza, dovrà essere specificato l’ammontare delle spese per il quale è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36% e la parte delle spese per la quale, invece, è possibile fruire della detrazione del 41%.

Pertinenze
Il limite di 48.000 euro va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

Indicazione della mano d’opera nella fattura
Ai sensi del comma 20 dell’articolo 35, l’obbligo dell’indicazione della mano d’opera in fattura sorge in relazione alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, in presenza di fatture prive dell’indicazione del costo della manodopera, in quanto emesse precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, il contribuente non decade dall’agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione, senza che sia necessario, a tal fine, richiedere all’emittente un’integrazione delle fatture medesime.
Pertanto, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è un requisito che va verificato solo con riferimento alle fatture emesse successivamente al 4 luglio 2006.


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