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20.03.2008 - tributi

“REVERSE CHARGE” – PRESTAZIONI ESEGUITE NEI CONFRONTI DI UN GENERAL CONTRACTOR

“REVERSE CHARGE” – PRESTAZIONI ESEGUITE NEI CONFRONTI DI UN GENERAL CONTRACTOR

In relazione alle modalità applicative del meccanismo dell’inversione contabile (art.17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972), sono pervenute all’Associazione numerose richieste di chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione della nozione di contraente generale (cd. “general contractor”) contenuta nella legge 24 dicembre 2007 n. 244 – legge Finanziaria 2008, non considerato, di per sè, appaltatore di lavori ai fini del “reverse charge”.
A tal proposito, si ricorda che l’art.1, commi 162-163, della citata legge 244/2007, intervenendo in ordine all’applicazione del “reverse charge”, ha tra l’altro previsto, con effetto dal 1° febbraio 2008, l’esclusione dal meccanismo dell’inversione contabile per le «prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
Occorre osservare che, dalla formulazione normativa, non appare esattamente delineato l’ambito applicativo dell’esclusione dall’inversione contabile e, in particolare, se questa riguardi esclusivamente le prestazioni rese a favore del contraente generale di cui all’art.176 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi), ovvero se possa riferirsi anche ad altre fattispecie, caratterizzate dalla presenza di soggetti assimilabili a quest’ultimo, specie nell’ambito dei contratti di appalto privati.
D’altra parte, la disposizione di cui alla legge 244/2007 serve a superare quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 155/E/2007, nella quale era stato precisato che i contratti stipulati tra l’impresa contraente generale-appaltatore ed i soggetti terzi affidatari dei lavori (ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 163/2006) dovevano essere qualificati come contratti di subappalto, e, pertanto, assoggettati al meccanismo dell’inversione contabile.
In assenza di precisazioni ministeriali in materia, si ritiene rilevante quanto sostenuto nella relazione generale di accompagnamento alla disposizione che, nell’illustrare la modifica normativa, fa riferimento all’ipotesi di affidamento dei lavori ad “un contraente generale – che in base all’art.176, comma 7, del Codice dei contratti pubblici può eseguire i lavori direttamente oppure mediante ulteriore affidamento a soggetti terzi”.
Ciò porta a ritenere che l’esclusione dall’inversione contabile sia circoscritta alle sole prestazioni rese nei confronti del contraente generale, specificatamente disciplinato dall’art.176 del D.Lgs. 163/2006, al quale venga affidata la totalità dei lavori.
In particolare, la figura del “contraente generale” risulta disciplinata nel codice dei contratti pubblici (art.176) esclusivamente nell’ambito delle procedure speciali attinenti le “infrastrutture strategiche” (art.161 e seguenti del Codice dei contratti pubblici). Ne consegue che, laddove si parla di “contraente generale”, deve necessariamente farsi riferimento alle opere inserite nei programmi della legge obiettivo (art.162 del medesimo Codice), non essendo tale figura estensibile al di fuori di tale specifica materia.
In attesa dell’emanazione dei necessari chiarimenti ministeriali circa l’esatto ambito applicativo della disposizione, si ritiene che l’inapplicabilità del “reverse charge” sia limitata alla fattispecie prevista dall’art. 176 del citato Codice dei contratti pubblici, nell’ambito del quale i lavori affidati dal contraente generale si qualificano come appalti e non subappalti, e come tali risultano esclusi dal meccanismo dell’inversione contabile.
Pertanto, per tutte le altre fattispecie, che non ricadono nell’ambito di tale disciplina (ad esempio contraente generale nell’ambito di lavori privati), trattandosi di soggetti appaltatori, l’affidamento ad un’impresa terza costituisce subappalto e, pertanto, soggetto al “reverse charge”.


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