Print Friendly, PDF & Email
20.03.2008 - tributi

ACQUISTO DI IMMOBILE STRUMENTALE DA PARTE DI UNO STUDIO ASSOCIATO

ACQUISTO DI IMMOBILE STRUMENTALE DA PARTE DI UNO STUDIO ASSOCIATO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 48/E del 15/2/2008)

All’associazione professionale compete il diritto a detrarre l’IVA relativa all’acquisto di un immobile strumentale, a condizione che risulti comprovata la destinazione dello stesso all’esercizio dell’ attività professionale.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E/2008, con la quale illustra il trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, all’acquisto – da parte di uno studio associato – di un immobile strumentale.
In particolare, l’Agenzia precisa che:
– all’associazione (autonomo soggetto passivo IVA, titolare di propria partita IVA) compete, ricorrendone le condizioni previste dall’art. 19 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972, il diritto a detrarre l’imposta assolta per rivalsa. Peraltro, atteso che anche l’associazione professionale è priva di personalità giuridica, gli effetti del trasferimento dell’immobile si producono nei confronti dei singoli associati; ciò non esclude il diritto dell’associazione a detrarre l’IVA relativa all’immobile, a condizione che risulti comprovata la destinazione dello stesso all’esercizio dell’attività professionale;
– l’ammortamento del costo d’acquisto (o di locazione finanziaria) dell’immobile strumentale all’esercizio in comune della professione può essere riconosciuto unicamente laddove l’immobile risulti essere iscritto nei pubblici registri immobiliari a nome dei partecipanti all’associazione professionale ed utilizzato come bene strumentale per l’esercizio della professione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che – a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006 e dalla legge n. 296/2006 – l’eventuale cessione dell’immobile strumentale è idonea a generare plusvalenze tassabili a prescindere dal periodo in cui intervenga; ai fini IVA, la cessione dell’immobile dopo 10 anni dall’acquisto, esclude la necessità di effettuare interventi di rettifica della detrazione esercitata all’atto dell’acquisizione.
Infine, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, la stessa dovrà emettere fattura imponibile ad IVA nei confronti dei propri associati.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941