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20.03.2008 - lavoro

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE – L.247/2007 – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO – NOZIONE DI PERSONALE DI CANTIERE, AUTISTI, CANTIERE E DATORE DI LAVORO DEL SETTORE EDILE – OBBLIGO DELL’INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE – L.247/2007 – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO – NOZIONE DI PERSONALE DI CANTIERE, AUTISTI, CANTIERE E DATORE DI LAVORO DEL SETTORE EDILE – OBBLIGO DELL’INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Ai fini della Legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio, la Legge 247/2007 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i soli datori di lavoro del settore edile, non rientrano nella base di computo il personale di cantiere ed i lavoratori addetti al trasporto del settore stesso (cfr. da ultimo suppl. n. 3 al Not. n. 12/2007).
Circa tale novità il Ministero del Lavoro ne ha chiarito la portata con due distinti interventi.

Nozione di personale di cantiere, di addetti al trasporto del settore edile, di cantiere e di datore di lavoro edile
L’esenzione dalla base di computo ha posto il problema di individuare con precisione le nozioni di personale di cantiere, di addetti al trasporto del settore edile, di cantiere e di datori di lavoro nel settore edile.
Dalla circolare del Ministero del Lavoro del 29 gennaio scorso e da  contatti  intrapresi  dall’Ance emerge che:

1) con l’espressione “personale di cantiere”, nella citata circolare del 29 gennaio, è chiarito che la locuzione, non individuando specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, debba intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile.
Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del “cantiere”, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del “cantiere”.

2) per “addetti al trasporto del settore“ debbano intendersi gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile.

3) per ciò che concerne il riferimento al “cantiere”, l’Ance riferisce che il dicastero ha ribadito, in via informale, che con tale espressione va inteso l’ambito in cui operano le aziende che svolgono le attività descritte dall’allegato I del D.Lgs. n. 494/1994. Peraltro tale indicazione si pone in linea con quanto già sostenuto dallo stesso Ministero, con nota circolare 29 del 29 settembre 2006, circa il provvedimento di sospensione previsto dalla L. n. 248/2006 (il c.d. Decreto Bersani).

4) Per ciò che concerne la formula “datori di lavoro del settore edile”, l’Ance riferisce che il Ministero, ancora una volta in via informale, ha ribadito che è necessario rifarsi a quanto espresso nella medesima circolare n. 29/2006 dove per imprese del settore edile devono intendersi le ‘’…….aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili”, dove per inquadrabili si deve intendere tutte quelle aziende che, pur essendo a livello previdenziale inquadrate in un settore diverso da quello dell’edilizia (ad es. industria), applicano comunque il contratto collettivo edile ed operano in tale settore.

Invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio
Con riferimento all’obbligo di invio del prospetto informativo, di cui all’art. 9, comma 6 della L. n. 68/99, il MInistero con la richiamata circolare 29 gennaio 2008 ha precisato che anche i datori di lavoro che alla data del 1 gennaio 2008 occupavano complessivamente meno di 15 dipendenti per effetto delle novità introdotte dalla Legge n. 247/2007, avrebbero dovuto presentare il prospetto informativo ai competenti Servizi per il collocamento mirato.

Successivamente il Ministero del Lavoro, con nota del 4 febbraio 2008, ha precisato che:
1) la previsione in questione ha la finalità di consentire ai competenti Servizi di individuare i datori di lavoro edili che, in seguito all’entrata in vigore della legge, non sono più obbligati  ad assumere soggetti disabili.

2) le imprese che non abbiano adempiuto o che comunque lo faranno tardivamente non saranno soggette ad alcuna sanzione.

3) i datori di lavoro edili che, alla data del 1° gennaio 2008, già erano esenti dall’obbligo di assunzione dei soggetti disabili, in quanto già al di sotto della soglia di 15 dipendenti, sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione in parola.


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