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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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20.06.2008 - tributi

DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO – IMPIANTI FOTOVOLTAICI

(RM n.207/E del 20/5/08)

Nell’ipotesi di interventi su un edificio, riguardanti sia l’isolamento termico del tetto, sia l’installazione di pannelli fotovoltaici, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) è riconosciuta unicamente sulle spese sostenute per l’isolamento del tetto, a condizione che vengano rispettati i valori di risparmio energetico previsti dalla normativa vigente.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 207/E del 20 maggio 2008, in risposta ad un quesito formulato da un contribuente, relativo alla cumulabilità tra la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti e la “tariffa incentivante”, prevista nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte solare (art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 387/2003).
Con specifico riferimento al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria premette, innanzitutto, che le due agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l’agevolazione della “tariffa incentivante”, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55%, operante per la riqualificazione energetica degli edifici, è finalizzata alla riduzione dei consumi.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili, e chiarisce che:
– le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica, non possono essere agevolate con la detrazione del 55%, relativa, invece, agli interventi di risparmio energetico;
– le spese sostenute per l’isolamento termico del tetto del fabbricato, comprensive della relativa manodopera, possono beneficiare della detrazione del 55% nell’ipotesi in cui l’intervento eseguito rispetti i valori previsti dalla normativa vigente.

 


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